25 Novembre 2017 Giornata contro la violenza sulle donne

25 Novembre 2017 Giornata contro la violenza sulle donne

Si dice che la violenza contro le donne è una violenza che determina una violazione dei diritti umani. E si dice anche che la violenza contro le donne non è un fatto privato. La definizione di violenza contro le donne si riferisce a tutte le forme di violenza, ovvero psicologica, gli atti persecutori, la violenza fisica, la violenza sessuale, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, l’aborto forzato, la sterilizzazione forzata e le molestie sessuali. Essa si riferisce, inoltre, alla violenza domestica nei confronti delle donne, definita come violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e che si verifica all’interno della famiglia e del nucleo familiare, o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
Il contrasto della violenza contro le donne è un fatto che riguarda tutti e pertanto determina la responsabilità di tutti nel contrastarla: la responsabilità delle istituzioni, della politica, dei partiti, la responsabilità collettiva, quelle individuali, quella della scuola, quella dell’università, quella delle forze dell’ordine.
Sappiamo e abbiamo costruito nel tempo l’esperienza e la consapevolezza che soltanto l’integrazione di tutte queste responsabilità, in politiche integrate, possono realizzare un risultato. Ed è quello che abbiamo provato a fare in questi anni che abbiamo alle spalle. La vera sfida di oggi è quella di rendere strutturali interventi per la scuola, per l’autonomia delle donne e per il lavoro, per la presa in carico delle vittime, per la formazione degli operatori, fino alla sanzione dei reati.

Cosa è stato fatto in questa legislatura alla Camera:

I miei interventi e le mie proposte in materia

Intervento dell’on. Marilena Fabbri – DISCUSSIONE DELLA MOZIONE CONCERNENTE INIZIATIVE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE)
Secondo i dati del primo rapporto sulla violenza contro le donne dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali presentato a Bruxelles nel 2014, sono 62 milioni le donne in Europa che hanno subito violenze fisiche o sessuali (o entrambe) a partire dall’adolescenza.
Una su tre di tutte quelle tra i 15 e i 74 anni che vivono nei 28 Paesi dell’Unione Europea.
Non solo, quasi sette su dieci (il 67%) tra coloro che hanno subito abusi dal partner non lo hanno denunciato, né si sono rivolte a centri antiviolenza. La percentuale sale al 74% se gli abusi sono commessi da persone diverse dal partner.
L’Italia, secondo il rapporto, è ai livelli più bassi dopo le repubbliche post socialiste per denuncia: le donne che riferiscono di aver subito violenze da un partner o un ex sono il 19% e quelle che ammettono abusi psicologici sono il 38% (contro il 43% della media Ue). Per le molestie la percentuale sale al 51% (la media Ue è del 55%, la punta è l’81% della Svezia). C’è una tendenza diffusa a non riportare alle autorità la violenza subita dalle donne, anche se negli ultimi anni, secondo gli ultimi dati Istat, è migliorata la fiducia verso le forze di polizia e il numero delle denunce.
La recrudescenza dei casi dì femminicidio e di violenza sulle donne ci inducono a pensare che nonostante siano state messe a punto nuove norme, molto altro ci sia ancora da fare per arginare una situazione emergenziale.
Illuminanti sono le parole del Presidente Mattarella: “i femminicidi sono una piaga che costituisce un oltraggio sia alla dignità umana che alla convivenza. Una piaga inammissibile ini un Paese moderno e civile come l’Italia”.
In questa legislatura, che a breve volgerà al termine, sono state approvate moltissime norme per contrastare la violenza contro le donne e numerosi sono gli interventi legislativi che hanno rafforzato gli strumenti di tutela per le vittime vulnerabili: ci siamo mossi con decisione nella direzione tracciata dalle Convenzioni internazionali e dalla Direttiva UE sulla tutela delle vittime di reato, la n. 2012/291UE.
I nostri interventi principali: legge 27 giugno 2013, n. 77: Ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa cd. di Istanbul (2011) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Che riconosce espressamente la violenza contro le donne quale violazione diritti umani; l’Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificarla, approvando all’unanimità — il 19 giugno 2013. La Convenzione è alla base della nostra iniziativa antifemminicidio; legge 15 ottobre 2013, n. 119, conversione DL. 93/2013 (disposizioni urgenti contro la violenza di genere) contiene disposizioni per prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, ha introdotto misure quali un’aggravante per i delitti contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori; ha modificato e integrato il reato di atti persecutori (art. 612-bis, c.d. stalking), con particolare riferimento al regime della querela di parte, rendendola irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate; in tutti gli altri casi, comunque, una volta presentata la querela, la rimessione potrà avvenire soltanto in sede processuale, mentre il delitto resta perseguibile d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; si consentono le intercettazioni quando si indaga per stalking; ha introdotto la misura di prevenzione dell’ammonimento del questore anche per la violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di stalking; sempre per tutelare le vittime sono state inserite alcune misure relative all’allontanamento – anche d’urgenza – dalla casa familiare e all’arresto obbligatorio in flagranza dell’autore delle violenze.
In merito, la Camera ha introdotto la possibilità di operare anche un controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico) del presunto autore di atti di violenza domestica; prevede specifici obblighi di comunicazione da parte dell’autorità giudiziaria.
Con tale provvedimento si è inoltre previsto per la prima volta un Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.
Decreto Ministeriale 15 luglio 2014 – del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – è stato approvato il Piano Triennale delle azioni positive per il triennio 2014-16, un documento programmatico finalizzato all’adozione di azioni positive all’interno del contesto organizzativo e di lavoro e all’armonizzazione delle attività per il perseguimento e l’applicazione dei principi di pari opportunità tra uomini e donne.
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata Stato/Regioni/province autonomi/autonomie locali, INTESA 27 novembre 2014: per definire i requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014.
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80: Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n, 183. Introdotto un congedo retribuito di tre mesi per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vittime di violenza di genere che potrà servire per l’inserimento in percorsi di protezione relativi alla violenza subita.
Legge 13 luglio 2015, n. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (buona scuola) e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Gomma 16. Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208: è stato introdotto, con la legge di Stabilità per il 2016 di un percorso “ad hoc” di protezione delle vittime di violenza già sperimentato in alcuni ospedali italiani da qualche anno che viene ora esteso all’intero territorio nazionale che intende assicurare un accesso privilegiato alle cure sanitarie alle donne che abbiano subito maltrattamenti ed abusi. In via di definizione le linee guida.
Istituzione al Senato della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere – 18 gennaio 2017.
Si è intervenuti sull’articolo 612-bis del codice penale, adeguando i limiti di pena alla gravità del fatto e rendendo applicabile ai responsabili, ove ne ricorrano le condizioni, anche le più gravi misure cautelari personali. Ricordiamo tutti l’intervento normativo in tema di custodia cautelare in carcere, approvato da questo Parlamento, e anche l’applicazione di questa misura ai reati di cui all’articolo 612-bis quando si parla di custodia cautelare in carcere.
Sempre sul versante processuale, si è intervenuti escludendo il reato di atti persecutori dal novero di quelli in relazione ai quali è possibile applicare l’istituto del proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Nella prospettiva di affinare ulteriormente il sistema di tutela, sempre nel 2013 sono state introdotte misure di prevenzione, quali l’ammonimento, finalizzato all’anticipazione della tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica. Tale strumento preventivo è stato diffusamente applicato, come emerge dai dati comunicati dal Ministero dell’interno, e nel periodo 2011-2016 sono stati emessi complessivamente 6.400 provvedimenti. Ulteriori prospettive su tale fronte si aprono con la riforma del codice antimafia recentemente approvato, che prevede tra l’altro l’applicazione, anche ai soggetti indiziati del delitto di atti persecutori, delle misure di prevenzione personali più incisive.
Sempre l’obiettivo di tutelare i soggetti più deboli ha ispirato ulteriori recenti iniziative nominative del Governo, attraverso le quali si è inteso delineare un vero e proprio statuto delle persone vulnerabili, attraverso una disciplina generalizzata per la protezione, l’assistenza e la tutela di ogni persona offesa dal reato. In attuazione della direttiva “vittime di reato”, il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, in vigore dal 20 gennaio 2016, ha infatti apprestato un adeguato apparato difensivo Per tutte le vittime di reato, soprattutto le più vulnerabili; sistema ulteriormente affinato con l’adozione del decreto legislativo n. 122 del 2016, che ha istituito un fondo destinato al ristoro patrimoniale delle vittime di reati intenzionali violenti. Sul tale Fondo si sta lavorando per cercare di eliminare i limiti di reddito, al fine di renderlo maggiormente accessibile;
C’è poi la proposta di legge A.S. 2719 sugli orfani di crimini domestici approvato all’unanimità dalla Camera dei deputati il 1° marzo 2017, riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da: il coniuge, anche legalmente separato o divorziato; la parte dell’unione civile, anche se l’unione è cessata; una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima, che è stata approvata all’unanimità alla camera con l’apporto di tutti i gruppi e a cui ho contribuito fattivamente che si rivolge agli orfani di crimini domestici che interviene ad anticipare già in fase di processo a carico dell’imputato, una serie di tutele processuali ed economiche tese a garantire agli organi di crimini domestici le necessarie garanzie economiche sia per partecipare gratuitamente alle diverse fasi processuali, sia economiche e di curatela. Credo che il Senato non si possa permettere di tenere ferma una tale legge che introduce strumenti reali di tutela verso chi rischia di essere orfano tre volte, per la perdita di un genitore per mano dell’altro e per indifferenza dello Stato. Prima del termine della legislatura deve essere legge.
Con DPCM del 7 luglio 2015, è stato adottato il piano d’azione straordinario finalizzato alla prevenzione della violenza di genere. In tale ambito è prevista una capillare rete informativa tra forze dell’ordine, presidi sanitari e istituzioni pubbliche. È stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento delle pari opportunità un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori per un servizio di pronta e prima assistenza psicologica e giuridica. Presso l’Arma dei carabinieri è prevista un’apposita sezione con competenze specifiche e sono stati inoltre istituiti i Fondi di solidarietà a livello territoriale e sportelli di tutela. Particolare attenzione è stata poi riservata al tema della formazione e quanto al personale della magistratura, diversi uffici giudiziari requirenti, hanno istituito gruppi di lavoro specializzati nella tutela delle fasce deboli. La legge di bilancio 2017 ha aumentato fondi di altri 5 milioni di euro: complessivamente, per l’anno in corso sono stati destinati al Piano e ai centri antiviolenza e case rifugio 21,7 milioni di euro e oltre 70 milioni di euro sul fondo per le pari opportunità.
La Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio, il 7 settembre u.s. nel corso della Cabina di regia nazionale costituita in forza del Piano straordinario, ha presentato alle Amministrazioni centrali interessate, alle rappresentanze delle Regioni, delle Autonomie locali, delle associazioni maggiormente rappresentative sul tema e alle organizzazioni sindacali la bozza del nuovo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, frutto di un apposito gruppo di lavoro con la partecipazione delle Istituzioni e delle associazioni sopra richiamate, che a breve dovrebbe essere presentato ufficialmente, Inoltre è stata data garanzia nel corso dell’ultimo question time in I Commissione che nel disegno di legge di bilancio in corso di predisposizione particolare attenzione sarà dedicata a tali interventi con la previsione di una specifica provvista finanziaria che si aggiunge a quella già prevista a legislazione vigente
Il DPCM 12 gennaio 2017, recante «Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza» prevede che nell’ambito dell’assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale, il Servizio sanitario nazionale garantisca alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative necessarie ed appropriate in diversi ambiti di attività, alcuni dei quali sono specificamente dedicati alle vittime di violenza sessuale e di genere. L’impegno da mettere in campo per contrastare ed eliminare la violenza di genere non può prescindere dal raggiungimento della piena eguaglianza tra i sessi. Il sistema educativo, contro questa piaga, può e deve giocare un ruolo di primissimo piano favorendo l’emersione delle situazioni di violenza già in atto, al fine di proteggere le vittime ma soprattutto puntando sulla prevenzione. Tra le norme che riguardano il mondo della scuola voglio ricordare: il comma 16 dell’art.1 della L.107 del 2015 (buona scuola) dando attuazione all’art. 14 della Convenzione di Istanbul, stabilisce che: “Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 11″.
La preparazione delle linee guida nazionali per l’attuazione dell’articolo 1 comma 16 della legge 107/2015, accompagnate da un più generale piano d’azione che favorisca anche l’inclusione del tema della violenza contro le donne nei programmi di formazione degli insegnanti.
Il tavolo di lavoro avviato dal MIUR, in collaborazione con l’Associazione Editori Italiani, per promuovere una riflessione su linguaggio e contenuti dei libri di testo, per la valorizzazione delle tematiche inerenti le differenze di genere, la valorizzazione del contributo delle donne in tutte le discipline, e il superamento degli stereotipi sessisti. Il complesso delle iniziative illustrate testimonia la costante, effettiva, attenzione riservata alla violenza di genere. E’ evidente che ancora non basta e che molto c’è da fare però la strada imboccata è quella giusta, nel solco dell’attenzione, della determinazione, di fare passi in avanti e non indietro su una materia che interessa tutti. E’ davvero importante che si dia un segnale di sicurezza alle tante donne, vittime e non solo, di queste forme di violenza cieca, bisogna dare voce a queste persone che più che mai hanno bisogno di un intervento forte dello Stato, e di sentire la presenza delle Istituzioni nei fatti e non a parole.
Questa legislatura, come ho finora evidenziato, si è fino ad oggi caratterizzata per i molti provvedimenti che si sono adottati in materia di contrasto della violenza alle donne, dalla ratifica della Convenzione di Istanbul, all’introduzione di modifiche al codice penale e di procedura penale per inasprire le pene di alcuni reati, più spesso commessi in danno di donne, all’approvazione del Piano d’azione straordinario contro la violenza di genere alla previsione di stanziamenti per il supporto delle vittime.
Ciò nondimeno la violenza sessuale nonché quella di genere rimane un fenomeno strutturale delle nostre società, come i più recenti dati Istat confermano registrando una costanza del fenomeno negli anni (a differenza degli omicidi in netto calo) e con una grave recrudescenza dei fatti.
Per questo il nostro obiettivo deve essere quello di mettere a sistema e rendere conoscibile e, soprattutto, possibile l’accesso per le donne ad una così considerevole mole di interventi e di nuovi strumenti: lavorare sempre di più sull’accoglienza e sull’accompagnamento della vittima di violenza verso I’ “emersione”, la denuncia e la consapevolezza di non essere sola: per arrivare a questo, però, è necessario puntare sempre di più sulla formazione di tutti gli “attori” chiamati ad operare nei presidi strategici per evitare, in qualunque modo, di incorrere nell’insidiosa trappola della “vittimizzazione secondaria”. Con questa intenzione e con gli strumenti adeguati, quali quelli che ci stiamo dando e che, in divenire, continueremo a mettere a punto, si potrà finalmente arrivare ad un cambio di passo culturale profondo e determinante, puntando con determinazione al monitoraggio del fenomeno, all’educazione e formazione delle nuove generazioni per fare in modo che a tutti i livelli d’istruzione si promuovano, i valori egualitari e la prevenzione di comportamenti violenti e sessisti: perché il rischio di violenze ed aggressioni alle donne si riduce radicalmente.

Le interrogazioni presentate sull’argomento


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