Approvata alla Camera la proposta di legge che lascia libertà di scelta nell’attribuire il cognome ai figli. Ora auspichiamo una rapida approvazione al Senato.
Nel mese di Settembre 2014 l’Aula di Montecitorio ha licenziato il provvedimento che da facoltà ai genitori di attribuire il cognome ai figli. Tra le proposte che hanno composto il testo unificato c’è anche quella a firma Fabbri Marilena, la n.2517. Il testo è fermo al momento in Senato e ci auguriamo che presto venga calendarizzato nella commissione di merito.
Il parlamento è chiamato a cogliere un’importante opportunità di cambiamento.
La proposta di legge sul cognome dei figli si lega a un’urgenza, quella di dare risposta alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che il 7 gennaio 2014 ha condannato l’Italia per violazione del principio di uguaglianza uomo/donna.
C’è dunque, innanzitutto, un obbligo a cui siamo chiamati.
L’alternativa è secca: o lo ignoriamo o lo trasformiamo in opportunità. La proposta di legge, come ovvio e giusto, sceglie questa seconda strada permettendo da un lato di riallineare il nostro ordinamento a quello degli altri paesi europei e dall’altro di imprimere una svolta culturale per superare anacronistici retaggi patriarcali. In sintonia, peraltro, con la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 61/2006) e della Cassazione.
Si tratta di un fondamentale passo nella direzione dell’eguaglianza dei diritti, dei doveri e della libertà di scelta. Un passo per il quale la società sta dimostrando di essere pronta: ci auguriamo, quindi, che anche il Parlamento sappia cogliere al più presto questa importante opportunità di un profondo cambiamento culturale. Durante l’esame parlamentare non sono mancate resistenze e critiche, riferite principalmente agli oneri finanziari e ai problemi organizzativi che un tale cambiamento comporterebbe per la pubblica amministrazione (in particolare per gli uffici anagrafici) o per la pubblica sicurezza, critiche che non tengono conto che il testo prevede la clausola di invarianza della spesa (secondo cui le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) e che tutto il lavoro di preparazione del testo unificato si è svolto di concerto con la Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell’Interno, che ha fornito le indicazioni per garantire l’ordinato svolgimento dell’organizzazione del nuovo ordinamento dello stato civile (va infatti ricordato che la legge, una volta approvata, non entrerà in vigore fino a che non verrà emanato il regolamento di attuazione da parte del Ministero).
Contenuto della proposta di legge (abbreviato pdl)
Libertà di scelta. Piena libertà nell’attribuire il cognome. Alla nascita il figlio potrà avere il cognome del padre o della madre o i due cognomi, secondo quanto decidono insieme i genitori. Se però non vi è accordo, il figlio avrà il cognome di entrambi in ordine alfabetico. Stessa regola per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due genitori. Ma in caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il cognome si aggiunge solo se vi è il consenso dell’altro genitore e dello stesso minore se quattordicenne.
Figli adottivi. Il principio della libertà di scelta, con qualche aggiustamento, vale anche per i figli adottati. Il cognome (uno soltanto) da anteporre a quello originario è deciso concordemente dai coniugi, ma se manca l’accordo si segue l’ordine alfabetico.
Trasmissibilità del cognome. Chi ha due cognomi può trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta.
Cognome del maggiorenne. Il maggiorenne che ha il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all’ufficiale di stato civile, può aggiungere il cognome dell’altro genitore. Se però nato fuori del matrimonio, non può prendere il cognome del genitore che non l’ha riconosciuto.
Entrata in vigore differita. Le nuove norme non saranno immediatamente operative. L’applicazione è infatti subordinata all’entrata in vigore del regolamento (il governo dovrà adottarlo al massimo entro un anno dall’entrata in vigore della legge) che deve adeguare l’ordinamento dello stato civile.
Sguardo comparato
Francia. Il figlio può ricevere il cognome di uno o dell’altro genitore o entrambi i cognomi affiancati. L’attribuzione (e l’ordine nel caso di doppio cognome) è decisa dai genitori di comune accordo. Se c’è contrasto, il figlio porta il doppio cognome disposto alfabeticamente.
Germania. La premessa è che i coniugi possono mantenere il proprio cognome o decidere quale cognome coniugale (del marito o della moglie) adottare e assegnare ai figli. Il cognome coniugale può comunque essere preceduto o seguito dal proprio. Di conseguenza: se c’è, ai figli è attribuito il cognome coniugale; se invece non c’è, si assegna il cognome del padre o della madre su intesa dei genitori. In caso di mancata decisione, il tribunale della famiglia investe della scelta uno dei genitori. E se tale scelta non è effettuata, il figlio riceve il cognome del genitore investito del diritto di decisione.
Regno Unito. Al figlio può essere attribuito il cognome del padre, della madre o di entrambi i genitori. E’ anche possibile (ma raro nella pratica) l’assegnazione di un cognome diverso da quello dei genitori.
Spagna. Vige la regola del doppio cognome: alla nascita è attribuito il primo cognome di entrambi i genitori nell’ordine deciso in accordo tra loro. Se l’accordo manca, si dà il primo cognome del padre insieme al primo della madre. Il maggiorenne può invertire l’ordine dei cognomi.
Risposte a dubbi legittimi
· Doppio cognome, meglio l’ordine alfabetico o il sorteggio?
Qui si ragiona nel caso di disaccordo tra i genitori, perché altrimenti il problema non sussiste. In linea di principio, sono criteri entrambi possibili. L’ordine alfabetico sembra tuttavia preferibile perché trova riscontro in altri ordinamenti, come ad esempio la Francia. Il sorteggio, inoltre, presuppone un procedimento amministrativo che appesantirebbe la fase d’attribuzione del cognome.
· Piena libertà ai figli maggiorenni nella scelta del cognome (emendamento Sel), perché non riconoscerla?
Il principio è condivisibile, ma ostano ragioni di sicurezza pubblica. Ecco perché la pdl si limita ad attribuire al maggiorenne (tramite una semplice dichiarazione all’anagrafe) solo la possibilità di aggiungere un cognome, non di sostituirlo. Resta, peraltro, la possibilità di cambiare il cognome ma seguendo l’iter complesso previsto dal Dpr n. 396/2000 (artt. 84 e segg.).
· Che succede in una famiglia con più figli quando solo l’ultimo figlio sia nato dopo l’entrata in vigore della legge?
Sul punto la pdl non prevede una disciplina specifica, si potrebbe però pensare in sede di comitato dei nove a una norma transitoria secondo la quale l’ultimo nato avrebbe lo stesso cognome dei fratelli con l’aggiunta (se i genitori lo ritengono) di quello della madre. Occorre ricordare, peraltro, che la pdl condiziona l’entrata in vigore della legge all’emanazione di un regolamento di modifica dell’ordinamento dello stato civile: alla normativa regolamentare spetterà disciplinare la complessità dei casi concreti (per esempio, la questione dei cognomi composti) sciogliendo ogni dubbio pratico.
· E’ giusto attribuire ai figli (nel caso di due cognomi) la scelta del cognome da trasmettere ai propri figli?
La libertà di scelta implica autodeterminazione da parte del titolare dell’interesse, dunque è senza dubbio più logico e giuridicamente fondato riconoscere il diritto di scelta a chi è direttamente investito della responsabilità genitoriale.
Critiche infondate
· Avremo figli con cognomi diversi nella stessa famiglia
Falso. Il cognome dato al primo figlio determina quello di tutti gli altri.
· Avremo coppie divorziate che cambieranno cognome ai figli
Falso. Nella pdl non c’è alcuna norma che lo consenta.
· Scompariranno i cognomi in fondo all’alfabeto
Non è vero. L’ordine alfabetico vale solo in caso di disaccordo, ed è comunque tutto da dimostrare (oltre che statisticamente improbabile) che nei passaggi generazionali siano penalizzati alcuni cognomi rispetto ad altri. Al contrario, proprio le norme attuali, in presenza di una discendenza solo femminile, rendono l’estinzione di alcuni cognomi un dato certo. La pdl, attribuendo pari rilevanza al cognome paterno e materno, darebbe invece anche sotto questo profilo uguali opportunità.