8 Marzo 2015: Divorzio Breve (norme transitorie)

8 Marzo 2015: Divorzio Breve (norme transitorie)

PROCESSO CIVILE VELOCE E RIDUZIONE DELL’ARRETRATO: IN ATTESA DELLA LEGGE SUL DIVORZIO BREVE APPROVATE NORME PER SEMPLIFICARE I PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

La Camera ha convertito in legge il decreto-legge n. 132/2014 con cui il Governo ha introdotto misure per la riduzione dell’arretrato in materia di processo civile e per una maggiore efficienza della macchina della giustizia. Questo provvedimento rappresenta il primo importante tassello del più ampio progetto di riforma della giustizia che il Ministero ha elaborato nei mesi scorsi e va inquadrato all’interno di un processo di modernizzazione e razionalizzazione. Per quanto riguarda le norme che semplificano i procedimenti di separazione e divorzio sono da menzionare gli articoli 6 e 12:

Una particolare forma di convenzione di negoziazione assistita per la separazione e il divorzio (art. 6)

È prevista una particolare forma di negoziazione assistita finalizzata specificamente alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La convenzione deve essere assistita da almeno un avvocato per parte.

È però previsto un passaggio giudiziale obbligatorio:

1)in caso di presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso entro 10 giorni al pubblico ministero presso il tribunale competente. Il PM lo autorizza quando ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli. In caso contrario, l’accordo è trasmesso entro 5 giorni dal PM al presidente del tribunale che fissa, entro i successivi 30 gg., la comparizione delle parti.

2)L’accordo concluso in assenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti deve essere trasmesso al PM che, se non ravvisa irregolarità, concede agli avvocati il nullaosta per la trasmissione dell’accordo stesso agli uffici di stato civile competenti (è fatto quindi obbligo all’avvocato di trasmettere entro dieci giorni copia autentica dell’accordo all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio era stato iscritto o trascritto).

La definizione dell’accordo a seguito della convenzione è pienamente sostitutivo e produce quindi gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’accordo deve dare atto che gli avvocati, anche in assenza di figli, hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di ricorso alla mediazione familiare (il tentativo di conciliazione è obbligatorio nell’ordinario procedimento giudiziale); hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ognuno dei genitori.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO (ART. 12)

L’articolo introduce un’ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, complementare rispetto alle disposizioni dell’articolo 6.

Oltre che attraverso la negoziazione assistita di cui all’articolo 6, viene infatti garantita la possibilità di concludere dinanzi al Sindaco un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’indicata disciplina non può essere applicata in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Inoltre in tale accordo non si può procedere a trasferimenti patrimoniali. Il Sindaco dovrà invitare i coniugi a comparire davanti a sé entro 30 giorni dalla ricezione delle dichiarazioni per la conferma dell’accordo. La mancata comparizione è motivo di mancata conferma dell’accordo medesimo. La pausa di riflessione di trenta giorni è invece esclusa per l’accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio. È prevista la facoltà per le parti di farsi assistere da un avvocato.

Link all’esame del provvedimento e al testo della Legge in vigore

 


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