Gli emendamenti approvati in Commissione al DL 90 Pubblica Amministrazione

Gli emendamenti approvati in Commissione al DL 90 Pubblica Amministrazione

Dossier di approfondimento DL 90 Pubblica Amministrazione

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 6.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine,le seguenti parole: E degli enti e società da essi controllati adeccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali.
6. 3. (Nuova formulazione) Basso, Ascani, Marco Meloni, De Micheli, Fabbri.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con ilseguente: Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito, e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ogni singola amministrazione.
*6. 34. (Nuova formulazione) Fabbri, Raciti.

17 LUGLIO

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 3- bis dell’articolo 33 deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere infine il seguente periodo: «Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione».
19. 04. Guerra, Pastorino, Borghi, Ginefra, Giuseppe Guerini, Giovanna Sanna, Fragomeli, Gribaudo, Mura, Lodolini, Cinzia Maria Fontana, Casati, Giulietti, Rampi, Marzano, Gadda, Giacobbe, Malpezzi, D’Ottavio, Peluffo, Bargero, Terrosi, Galperti, Misiani, Carnevali, Moretto, Mariani, Iori, Tentori, Incerti, Fabbri.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungerele seguenti:
h) dopo il comma 61 è inserito il seguente comma:
«61-bis. All’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 dopo le parole: “legge 25 maggio 1970, n. 352 si aggiunge quanto segue” e per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
i) dopo il comma 118 è inserito il seguente comma:
118- bis. L’articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

Art. 20.
(Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali).

1. A decorrere dall’anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all’articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o alla fusione per incorporazione di cui all’articolo 1, comma 130 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.
1- bis. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto peresse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
3. Con decreto del Ministero dell’interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l’attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 2.
4. A decorrere dall’anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l’esercizioassociato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell’interno del 1o settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».
23. 29.  (nuova formulazione) Guerra, Pastorino,Borghi, Ginefra, Giuseppe Guerini, Giovanna Sanna, Fragomeli, Gribaudo, Mura, Lodolini, Cinzia Maria Fontana, Casati, Giulietti, Rampi, Marzano, Gadda, Giacobbe, Malpezzi, D’Ottavio, Peluffo, Bargero, Terrosi, Galperti, Misiani, Carnevali, Moretto, Mariani, Iori, Tentori, Incerti, Fabbri.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il seguente:

« Art. 23-bis.

1. Le disposizioni di cui al comma 3- bis dell’articolo33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1 o gennaio2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi e il 1 o luglio2015 quanto all’acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate nelle more dell’entrata in vigore della presente disposizione.
2. Le disposizioni di cui al predetto comma 3-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell’Abruzzo indicate neldecreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell’Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
3. I comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 Euro.».
23. 07. (nuova formulazione) Mariani, Arlotti, Braga,Bratti, Gasparini, Fabbri.

21 LUGLIO

ART. 24.

Al comma 1, aggiungere,in fine, il seguente periodo : «Il Ministroper la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell’Agenda entroquarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno».
24. 5. Tabacci, Taricco, Petrenga, Covello, Prataviera,Moretto, Lodolini, Terrosi, Palese, Marzano, Pastorino, Mazzoli, Senaldi, Borghi, Dal Moro, Tartaglione, Giulietti, Ferrari, D’Ottavio, Tidei,Venittelli, Fabbri, Carrescia, Donati, Bossa, Montroni, D’Incecco, Amoddio, Iacono, Crivellari, Patriarca, Cominelli, De Menech, Paola Bragantini,Gribaudo, Monchiero, Capua, Quintarelli, Tinagli, Vargiu, Mucci.

Art. 37

Sostituirlo con il seguente :

A rt. 37.
(Trasmissione ad ANAC dellevarianti in corso d’opera).

1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all’Osservatorio previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria le varianti in corso d’opera di cui al comma 1, lettere b) e) e d) dell’articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazione pubbliche entro trenta giornidall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
2. Per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono comunicate all’Osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazione pubbliche. In caso di inadempimentoPag. 34si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 comma 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
*37. 3. Mariani, Tino Iannuzzi, Arlotti,Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut,Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Fabbri, De Micheli.

22 luglio

Alcomma 3, dopo le parole: tempodeterminato aggiungere: ai sensi dell’articolo 19, comma 6,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura.
11. 7. Fabbri.

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole «è fissato nel» con le seguenti: «può raggiungere il livello massimo del»;
b) dopo le parole «a tempo determinato» aggiungere le seguenti: «previa selezione pubblica come previsto dal comma 1 lettera A) del presente articolo».
11. 55. Carnevali, Miotto, Capone, Grassi,Paola Bragantini, D’Incecco, Piccione, Lenzi, Gelli, Sbrollini, Casati, Fossati, Fabbri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. All’articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» sono aggiunte le seguenti: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 della legge 27Pag. 257dicembre 2006, n. 296, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».
* 11. 69. (Nuovaformulazione) Guerra,Gasparini, Fabbri.

Dopo il comma 4,è aggiunto il seguente:
5. All’articolo 16 del decreto-legge 138/2011,dopo il comma 31, è aggiunto il seguente 31- bis. A decorrere dal 2014, le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 557 della L. 296/2006 in materia di riduzione delle spese dei personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.»
11. 19. (Nuova formulazione) Pastorino, Guerra, Giuseppe Guerini, Gasparini,Fabbri.

23 luglio

ART. 7.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1- bis. Ai finidi cui al comma 1, per le forze di polizia di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede esclusivamente mediante riduzione nella misura del sessantasei per cento dei permessi sindacali di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 e di cui all’articolo 40 ,comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, prevedendo altresì che a ciascuna riunione sindacale su convocazione dell’amministrazione solo un rappresentante per ciascuna organizzazione gravi sui permessi previsti dal citato comma 4 dell’articolo 32 e che eventuali ulteriori permessi siano computati nel monte ore a carico di ciascuna organizzazione sindacale.
*7. 31. (Nuovaformulazione) Rosato, Fabbri.

24 luglio

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con le seguenti: Il criterio della spesa per ilpersonale cessato nell’anno al fine della quantificazione delle immissioni in ruolo nell’ambito del turnover si applica anche ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre.
3. 52. Rosato, Fabbri.

Al comma 5aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermorestando quanto previsto dall’articolo 4 comma 12- bis deldecreto-legge n. 66 del 2014.
3. 34. Miotto, Lenzi, Carnevali, Murer, Capone, Scuvera,Grassi, Paola Bragantini, D’Incecco, Amato, Albini, Gelli, Sbrollini, Casati, Fossati, Fabbri.

Dopo il comma 6aggiungere il seguente:
«6- bis. Icontratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, possono essere ulteriormente prorogati, fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 1 comma 97 della legge n. 56 del 2014.». Dall’attuazione del presente comma, non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 57. (Nuova formulazione) Lattuca, Gasparini, Lodolini, Petitti, Fabbri.

Sostituire ilcomma 9 con il seguente:
9.All’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
a) ilcomma 8 è abrogato;
b) alcomma 28, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «I limiti di cui al primo e secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati o da fondi comunitari; nell’ipotesi di cofinanziamento i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.».
3. 53. Rosato, Fabbri.

ART. 10.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2- bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, ed attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento.
2- ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
2- quater. All’articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare» sono sostituite con le seguenti: «roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica».
10. 32. (Nuovaformulazione) Rosato,Fabbri.

Dopo l’articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13- bis.
(Fondi per la progettazionee l’innovazione).

1. All’articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7- bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni destinano ad un fondo per laprogettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento Pag. 68 adottatodall’amministrazione, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare.
7- ter. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione sono ripartite, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento di cui al comma 7- bis,tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, conparticolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì criteri e modalità per lariduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell’articolo 16 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d’asta offerto. Ai fini dell’applicazione del periodo precedente, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 132, comma 1, lettere a), e d).La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivicomplessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare, per il personale conqualifica non dirigenziale, l’importo del cinquanta per cento e, per il personale con qualifica dirigenziale, l’importo del venticinque per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.
7- quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è destinatoall’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per ilcontrollo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento ed efficientamento dell’ente e dei servizi ai cittadini. Le risorse non utilizzate per l’acquisto di beni possono essere utilizzate nei tre anni successivi per il perseguimento delle medesime finalità.
7- quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7- bis, 7- ter e 7- quater.».
13. 02. Il relatore.

ART. 21.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Le funzioni inserirele seguenti: direclutamento e formazione.
21. 41. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire il numero 2 con il seguente:
2) le parole: «da due rappresentanti» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «da tre rappresentanti nominati dal Ministro delegato per lasemplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell’Istat, e da un rappresentante nominato dal Ministrodell’istruzione, dell’università e della ricerca, uno nominato dal Ministro dell’interno, uno nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno nominato dal Ministro degli affari esteri, uno nominato dal Ministro della difesa e non più di tre nominati da ulteriori ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
21. 26. (Nuovaformulazione) Rosato,Fabbri.

Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23- bis.
(Disposizioni finanziarie inmateria di città metropolitane e province).

1. All’articolo 47, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la parola: «luglio» è sostituita dalla seguente: «novembre».
**23. 06. Ferrari, Gasparini, Lodolini, Fabbri.

ART. 25.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. All’articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, primo periodo, dopo le parole: «sia richiesto» inserire le seguenti: «da disabili sensoriali o».
25. 8. Carnevali, Beni, Capone, Grassi, PaolaBragantini, D’Incecco, Lenzi, Gelli, Sbrollini, Casati, Fossati, Fabbri.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5- bis. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto il seguente:
«1- bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e deltrattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell’articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che a termini del previgente articolo 2, comma 1 della legge abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra laretribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall’invalido all’atto del pensionamento, ove più favorevole.».

5- ter. Al comma 1-bis dell’articolo3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto il seguente:
«1- ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell’invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli siano nati successivamente all’evento terroristico. Se l’invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi.».

5- quater. All’articolo 4, comma 2, penultimo rigo, dopo il punto, è inserito il seguente periodo: « Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell’invalido sia aperta al momento dell’evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.».Pag. 74
5- quinquies. Per l’attuazione delle disposizioni dicui ai commi 5-bis, 5-ter e 5 quater, è autorizzata per l’anno corrente la spesa di – 1.000.000,00, a valere sulle risorse del fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
25. 1. (Nuovaformulazione) Bolognesi,Fabbri.

Dopo il comma 6aggiungere il seguente:
«6- bis. Nellemore dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter diverifica, i minorati civili e le persone con handicap inpossesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità è di competenza dell’INPS».
25. 4. Carnevali, Miotto, Scuvera, Beni, Capone, Grassi,Paola Bragantini, D’Incecco, Lenzi, Piccione, Gelli, Sbrollini, Casati, Fossati, Fabbri.

25 luglio


Condividi:

No comments yet.

Join the Conversation