Gli emendamenti alla legge di stabilità

Gli emendamenti alla legge di stabilità

Riassumo di seguito gli emenamenti a me presentati e sottoscritti in merito alla legge di stabilità 2015 attualmente in discussione in Commissione:

Canoni delle concessioni demaniali marittime

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 732 è sostituito dal seguente: «732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2015, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell’articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate dall’articolo 1 comma 251, lettera b), punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. Fino alla data del 15 ottobre 2015 sono, altresì, sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento dei canoni di cui al precedente periodo comprese le fidejussioni in essere.»;
   b) il comma 733 è soppresso.

11-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dai comma 1, si provvede con l’adeguamento, a partire dal 1ogennaio 2015, a euro 2.000 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 5.000 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, regime opzionale e misure a favore di determinate concessioni demaniali.
7. 51. Petitti, Benamati, Taranto, Montroni, Impegno, Giacobbe, Tullo, Berlinghieri, Arlotti, Pagani, Fabbri.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I commi 732 e 733 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono sostituiti dai seguenti:
«732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2015, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell’articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2014 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l’utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all’ente gestore e all’Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento in un’unica soluzione del 30 per cento delle somme dovute.
733. La domanda nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui al comma 732, ultimo periodo, è presentata entro il 28 febbraio 2015. La definizione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone,».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, regime opzionale e misure a favore di determinate concessioni demaniali».
7. 50. Petitti, Benamati, Taranto, Montroni, Impegno, Giacobbe, Tullo, Berlinghieri, Arlotti, Pagani, Fabbri.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 732, le parole «15 ottobre 2014» e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «15 ottobre 2015» e «30 settembre 2014»;
   b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, regime opzionale e misure a favore di determinate concessioni demaniali».
7. 49. Petitti, Benamati, Taranto, Montroni, Impegno, Giacobbe, Tullo, Berlinghieri, Arlotti, Pagani, Fabbri.

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro e politiche attive

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dì cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

Conseguentemente:
all’articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 
a decorrere dall’anno 2016 con le seguenti: per gli anni 2016 e 2017 e di 380 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018;
alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 15.000.000;
2016: – 35.000.000;
2017: – 50.000.000.
11. 16. Gnecchi, Damiano, Giacobbe, Zappulla, Cinzia Maria Fontana, Boccuzzi, Baruffi, Maestri, Incerti, Casellato, Gribaudo, Fabbri, Moretto, Narduolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, di cui all’articolo 2, comma 440, delle legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato dell’importo di 40 milioni di euro per l’anno 2015 e di 60 milioni per gli anni 2016 e 2017.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 40.000.000;
2016: – 60.000.000;
2017: – 60.000.000.
11. 19. Boccuzzi, Albanella, Gregori, Paris, Giorgio Piccolo, Incerti, Giacobbe, Gribaudo, Zappulla, Cinzia Maria Fontana, Casellato, Baruffi, Maestri, Antezza, Fabbri, Moscatt, Ribaudo, Culotta, Ventricelli, D’Ottavio, Minnucci, Coccia, Chaouki, Rossomando, D’Arienzo, Cominelli, Camani, Giovanna Sanna, Petitti, Narduolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportate le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
11. 21. Boccuzzi, Damiano, Gregori, Giorgio Piccolo, Incerti, Albanella, Baruffi, Casellato, Paris, Zappulla, Dell’Aringa, Maestri, Gribaudo, Giacobbe, Fabbri, Moscatt, Ribaudo, Culotta, Ventricelli, D’Ottavio, Minnucci, Coccia, Chaouki, Rossomando, D’Arienzo, Cominelli, Camani, Giovanna Sanna, Petitti, Narduolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l’anno 2015, la dotazione del Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato dell’importo di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
11. 18. Boccuzzi, Albanella, Paris, Giorgio Piccolo, Maestri, Giacobbe, Baruffi, Simoni, Gregori, Zappulla, Cinzia Maria Fontana, Dell’Aringa, Gribaudo, Antezza, Fabbri, Moscatt, Ribaudo, Culotta, Ventricelli, D’Ottavio, Minnucci, Coccia, Chaouki, Rossomando, D’Arienzo, Cominelli, Camani, Giovanna Sanna, Petitti, Narduolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di un assegno di ricerca e di una borsa per dottorato di ricerca, che per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 hanno ricevuto il pagamento da parte dell’INPS della prestazione di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, decadono dall’obbligo di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile. Agli oneri di’ cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse residue di cui all’articolo 19, comma 22-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni.
11. 17. Miccoli, Albanella, Maestri, Gregori, Baruffi, Simoni, Dell’Aringa, Gribaudo, Giacobbe, Damiano, Fabbri, Narduolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. In deroga a quanto disposto dall’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da Piano di Bonifica da parte dell’Ente Territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13 comma.
2-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si fa fronte a valere sulle risorse di cui all’articolo 16, nonché sulle risorse del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185.
11. 20. Paris, Famiglietti, Giorgio Piccolo, Tino Iannuzzi, Bonavitacola, Zappulla, Damiano, Baruffi, Maestri, Gribaudo, Fabbri, Giancarlo Giordano, D’Agostino, Narduolo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell’istituzione dell’Agenzia nazionale per il lavoro, dal 1o gennaio 2015, i centri per l’impiego provinciali e il relativo personale sono trasferiti in via transitoria alla competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
*11. 10. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

 

Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato

 

Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: Le assunzioni di cui al presente comma devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
12. 11. Baruffi, Damiano, Albanella, Miccoli, Giacobbe, Maestri, Incerti, Boccuzzi, Zappulla, Casellato, Gregori, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Fabbri, Narduolo.

 

Fondo per le non autosufficienze

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 217, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Conseguentemente, al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l’anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 90 milioni di euro per l’anno 2015 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
17. 159. Roberta Agostini, Pollastrini, Iacono, Fabbri, Gasparini, Ferranti, Mariani, Antezza.

 

Edilizia Scolastica

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter, inserire il seguente:
14-quater. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-ter, per l’anno 2015, l’eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l’importo dell’esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
* 17. 187. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Luoghi della memoria

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. In occasione del 70o anniversario della Liberazione il Ministero dei beni, le attività culturali e del turismo definisce, con apposito decreto, i luoghi della memoria della Resistenza e della Liberazione, dichiarandoli monumento nazionale e creando la rete virtuale di tali luoghi.
17. 276. D’Ottavio, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Paolo Rossi, Ghizzoni, Sgambato, Ventricelli, Fabbri, Gribaudo, Paola Bragantini, Incerti.

Uffici giudiziari

Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l’anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, con le seguenti: 360 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente all’articolo 38, comma 6, lettera a) e lettera b) sostituire le parole: dal 1o settembre 2015con le seguenti: dal 1o gennaio 2015.
*17. 358. Fabbri, Montroni, Pagani, Petitti, Carlo Galli, Bolognesi, Baruffi, Incerti.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l’anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, con le seguenti: 360 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Conseguentemente all’articolo 38, comma 6, lettera a) e lettera b) sostituire le parole: dal 1o settembre 2015con le seguenti: dal 1o gennaio 2015.
*17. 372. Fabbri.

 

Province e città metropolitane

Al comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l’anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 con le seguenti: di 60 milioni di euro per l’anno 2015, di 420 milioni per l’anno 2016 e di 440 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.

Conseguentemente, all’articolo 38, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all’articolo 4, comma 9 del decreto-legge n. 101 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato. Tale proroga è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.
17. 339. Petitti, Morani, Migliore, Fabbri, Maestri, Montroni, Pagani, Baruffi, Incerti.

Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l’anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 con le seguenti: 70 milioni di euro per l’anno 2015, di 430 milioni per l’anno 2016 e di 455 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.

Conseguentemente, all’articolo 21, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. In attesa dei provvedimenti di riordino di cui all’articolo 11 dell’accordo ai sensi dell’articolo 1 comma 91 della legge 7 aprile 2014 n. 56 tra Governo e regioni, e allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato impegnato nei servizi di cui al citato articolo 11, in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 6, primo periodo della legge 30 ottobre 2013, n. 125, e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell’articolo 1, comma 560, della legge 296/2006 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data della presente legge, possono essere stabilizzati a domanda dalla regione territorialmente competente con risorse proprie ed assegnato, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa, ai soggetti istituzionali individuati anche temporaneamente a svolgere le funzioni previste.
17. 341. Petitti, Morani, Migliore, Fabbri, Maestri, Montroni, Pagani, Baruffi, Incerti.

Vigili del fuoco

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
21-bis. Gli oneri previsti dall’articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall’amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b)del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall’attuazione del presente comma, fino ad un massimo di 500.000 euro annue a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione «Soccorso civile».
17. 394. Fabbri, Albanella.

Graduatorie concorsi  (Guardia di Finanza, Polizia, Vigili del fuoco)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11- bis. Le assunzioni del personale nei corpo dellaPolizia di Stato, relativamente alla categoria agenti e assistenti, di cui all’articolo 3, commi 3-quater e3-sexies, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito dalla legge 11 Agosto 2014, n. 114, sono effettuate a decorrere dal 1 Gennaio 2015 e, in via straordinaria, per fronteggiare la palese necessità di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, l’amministrazione è autorizzata ad assumere tutti i vincitori e idonei, facendo scorrere la graduatoria fino a completo esaurimento, dei concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 650 Allievi Agenti della Polizia di Stato indetto con Decreto Ministeriale del 7 Marzo 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 14 marzo 2014.
*21. 211. Zan, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Piazzoni, Nardi, Lavagno, Greco, Fabbri

Al comma 12 aggiungere, infine, il seguente periodo: È altresì autorizzato loscorrimento, fino a esaurimento, della graduatoria pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 21 febbraio 2013, relativa al concorso per 750 allievi finanzieri, fino al 31 dicembre 2016 .
21. 216. Zan, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Piazzoni, Nardi, Lavagno, Greco; Fabbri

Al comma 3 sopprimere l’ultimo periodo.
21. 57. Giorgis, D’Attorre, Fabbri.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di incrementare l’efficienza nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale, il Corpo della guardia di finanza può procedere per l’anno 2015 dal in deroga ai limiti di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 133, ed all’articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all’assunzione di personale a tempo indeterminato» nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2015, allo scopo facendo ricorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi indetti nel 2012 e nei 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
* 21. 47. Lauricella, Fiano, Rosato, Fabbri.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall’articolo 3, comma del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, l’articolo 3, comma 3-bis, del medesimo decreto, si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell’anno 2012 ed indetti per l’anno 2013.
* 21. 53. Lauricella, Fiano, Fabbri.

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: Per la Guardia di finanza nell’anno 2015, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2199 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, le assunzioni nei ruoli iniziali sono autorizzate, in via straordinaria, con le modalità di cui all’articolo 3-bis del decreto legge n. 90/2014 convertito con legge n. 114 dell’11 agosto 2014, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del concorso indetto nel 2012 e pubblicate nel 2013.
21. 48. Lauricella, Fiano, Rosato, Fassina, Fabbri.

Aggiungere in cima i seguenti commi:
14-bis. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3 d decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non posso procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica normativa di settore.
14-ter. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all’incontro tra la domanda l’offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.
14-quater. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell’articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti d propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ci avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’ai 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributi nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.
*21. 38. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

 

Proroghe assunzioni con contratto a termine    

Aggiungere, in fine il seguente comma:
14-bis. All’articolo 1, comma 219 lettera d) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 aggiungere infine: «Tali proroghe sono consentite anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno ed ai limiti temporali sui contratti a termine».
* 21. 61. Venittelli, Fabbri, Maestri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14-bis. All’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» le proroghe, il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni dedicati, è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto dei patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.
** 21. 62. Venittelli, Fabbri, Maestri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14-bis. I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell’articolo 35 dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e rimpiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2016, con risorse o fondi propri e nell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.
*21. 207. Petitti, Morani, Migliore, Fabbri, Maestri, Montroni, Pagani, Baruffi, Incerti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14-bis. Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all’articolo 4, comma 9 del decreto-legge n. 101 del 2013 convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato. Tale proroga, il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni attribuiti, è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.
*21. 60. Venittelli, Fabbri, Maestri.

 

Proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego

 

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il CNEL svolge, su richiesta del Governo, solo le funzioni rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 151 e 152 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. A tal fine il Governo trasmette al CNEL, che esprime un parere entro 15 giorni, i provvedimenti predisposti ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni nonché del Capo V della legge 24 dicembre 2012, n. 234 compresi quelli concernenti riforme in materia di lavoro e politiche sociali. Il parere espresso viene conseguentemente trasmesso dal Governo al Parlamento.
3, Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica sono attribuite ad altre amministrazioni pubbliche te funzioni oggi attribuite al CNEL, a norma degli articoli 10, 10-bis, 16 e 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive integrazioni e modificazioni, non ricomprese nel precedente comma, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono conseguentemente, definite la destinazione del personale, dei beni strumentali e del patrimonio. Per l’esercizio delle funzioni di Presidente e Consigliere del CNEL non è prevista alcuna indennità di carica. Alla data dì emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la citata legge n. 936 del 1986 è soppressa.
*25. 22. Francesco Sanna, Fabbri.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente all’articolo 17, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l’anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 con le seguenti: 93 milioni di euro per l’anno 2015 e di 449,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
26. 40. Boccuzzi, Albanella, Gregori, Baruffi, Giorgio Piccolo, Dell’Aringa, Maestri, Gribaudo, Fabbri, Moscatt, Ribaudo, Culotta, Ventricelli, D’Ottavio, Minnucci, Coccia, Chaouki, Rossomando, D’Arienzo, Cominelli, Camani, Sanna, Petitti.

Al comma 3, sostituire le parole: il giorno 10 con le seguenti: il primo giorno;

Conseguentemente:

all’articolo 26 sostituire il comma 6, con il seguente:
«6. L’INPS procede al riversamento all’entrata del bilancio dello Stato di 11 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l’attuazione dei commi 3, 4 e 5.»

alla Tabella A, voce «Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 92.000.000;
2016: – 92.000.000;
2017: – 92.000.000.
26. 38. Boccuzzi, Albanella, Gnecchi, Baruffi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla, Fabbri, Moscatt, Ribaudo, Culotta, Ventricelli, D’Ottavio, Minnucci, Coccia, Chaouki, Rossomando, D’Arienzo, Cominelli, Camani, Sanna, Petitti.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente:
   a) all’articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l’anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 con le seguenti: 50 milioni di euro per l’anno 2015 e di 410 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016;
   b) alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.
26. 35. Garavini, Gnecchi, Damiano, Agostini, Albanella, Albini, Amato, Amoddio, Antezza, Arlotti, Ascani, Bargero, Baruffi, Basso, Battaglia, Beni, Berlinghieri, Bini, Blazina, Boccuzzi, Borghi, Bossa, Bratti, Bruno Bossio, Camani, Campana, Cani, Capodicasa, Capone, Carnevali, Carocci, Carra, Carrescia, Casati, Casellato, Castricone, Cenni, Censore, Chaouki, Cimbro, Coccia, Cominelli, Crivellari, Culotta, Cuperlo, Dal Moro, D’Incecco, D’Ottavio, Epifani, Fabbri, Gianni Farina, Fedi, Ferrari, Cinzia Maria Fontana, Fossati, Fragomeli, Gadda, Carlo Galli, Galperti, Gandolfi, Gasparini, Gelli, Ghizzoni, Giacobbe, Ginato, Ginefra, Giuliani, Giulietti, Grassi, Greco, Gregori, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Iacono, Tino Iannuzzi, Incerti, Laforgia, La Marca, Lattuca, Lenzi, Leva, Maestri, Malisani, Manfredi, Manzi, Marantelli, Marchetti, Mariani, Mariano, Martelli, Marzano, Massa, Mauri, Mazzoli, Miccoli, Minnucci, Miotto, Misiani, Mognato, Mongiello, Montroni, Moscatt, Murer, Narduolo, Fitzgerald Nissoli, Oliverio, Paris, Patriarca, Peluffo, Petitti, Piccione, Giorgio Piccolo, Pollastrini, Porta, Prina, Quartapelle Procopio, Rampi, Ribaudo, Rocchi, Romanini, Rostan, Rotta, Sanna, Sbrollini, Scuvera, Senaldi, Sgambato, Simoni, Tacconi, Taranto, Taricco, Tentori, Terrosi, Tullo, Vaccaro, Ventricelli, Zampa, Zanin, Zappulla, De Menech.

Al comma 11 sostituire le parole di 200 milioni, con di 50 milioni.

Conseguentemente, all’articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l’anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 con le seguenti: 50 milioni di euro per l’anno 2015 e di 410 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016;

alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.
26. 39. Boccuzzi, Dell’Aringa, Baruffi, Maestri, Gribaudo, Giacobbe, Fabbri, Moscatt, Ribaudo, Culotta, Ventricelli, D’Ottavio, Minnucci, Coccia, Chaouki, Rossomando, D’Arienzo, Cominelli, Camani, Sanna, Petitti

Enti locali

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All’articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-ter, alle parole: «Nei comuni» sono premesse le parole: «Nelle province e» e la parola: «comunali» è soppressa.
* 35. 94. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. All’articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di inizio mandato, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell’interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall’insediamento degli organi dell’ente.».
** 35. 83. Gasparini, Misiani, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 13 sostituire le parole: di 1000 milioni di euro per l’anno 2015 con le seguenti: di 500 milioni di euro per l’anno 2015.

Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. Agli oneri di cui il comma 13 per l’anno 2015 si provvede a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 45, comma 2.
* 35. 82. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 13, dopo le parole: le province che risultano in dissesto aggiungere le seguenti: ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
*35. 85. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. Il versamento di cui al comma precedente viene effettuato solo in caso di mancata corrispondenza, ovvero a concorrenza, tra ammontare della riduzione della spesa corrente stabilita e i residui attivi perenti di parte corrente a titolo di trasferimenti erariali non erogati da parte del Ministero dell’interno. Il versamento effettuato da parte dell’ente non rileva ai fini del patto di stabilità interno.
*35. 81. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All’articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013, 2014 e successivi».
* 35. 86. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.

Conseguentemente, dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
b) all’articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all’accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
c) all’articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all’ente destinatario» sono aggiunte le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all’esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell’economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all’articolo 17, comma 19, della presente legge. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all’articolo 151 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro 30 maggio 2015.
** 35. 91. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all’articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
   b) all’articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all’accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle parole: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
   c) all’articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all’ente destinatario» aggiungere le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all’esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e città Metropolitane. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all’articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.
* 35. 93. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile, con le seguenti: 30 giugno.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:
14-bis. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante», sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
b) all’articolo 1, comma 95 le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» le parole: «a dare attuazione all’accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
c) all’articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all’ente destinatario» sono aggiunte le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all’esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all’articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.
** 35. 92. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Sopprimere il comma 15.
* 35. 80. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) g).
* 35. 89. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).
** 35. 90. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
* 35. 88. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 15, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.
* 35. 87. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 15, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: fatta eccezione per il personale non dirigenziale impiegato con contratti a tempo determinato e in possesso al 31 dicembre 2014 dei requisiti di legge per essere stabilizzato, impiegato in settori che prevedano provvedimenti di riordino istituzionale o rientrino nell’ambito di disegni di legge delega già in atto relativi a riforme di settori organici e il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi a tali funzioni dedicati da attuarsi entro il 31 dicembre 2016 anche in deroga al patto di stabilità interno.
** 35. 222. Petitti, Morani, Migliore, Fabbri, Maestri, Montroni, Pagani, Baruffi, Incerti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) alla lettera a), le parole: «, a 19,25 per cento degli anni 2014 e 2015 e a 20,25 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,25 per cento per l’anno 2014. Per l’anno 2015, in virtù di quanto previsto dal comma 23 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ed ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane non sono soggette al patto di stabilità interno». Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo 45, comma 2.
* 37. 33. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: a 17,00 per cento per l’anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 con le parole: a 8,5 per cento per l’anno 2015 e a 4,13 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, alla medesima lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 45, comma 2.
* 37. 32. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 2 sostituire le parole: rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti dubbia esigibilitàcon le parole: rilevano gli stanziamenti di competenza nella misura del 50 per cento, del fondo crediti dubbia esigibilità.
* 37. 31. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Per il solo anno 2015, l’utilizzo dell’avanzo non rileva ai fini del patto di stabilità interno.».
* 37. 30. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l’anno 2014.
* 37. 29. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. I comuni e le province di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, qualora ottengano un saldo positivo superiore all’obiettivo del patto di stabilità intorno dell’anno 2014 sono autorizzati ad utilizzare tale eccedenza come riduzione del proprio saldo obiettivo di Patto di Stabilità per l’anno 2015 al fine di agevolare la ripresa delle funzioni delle amministrazioni comunali e consentire attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
37. 43. Baruffi, Ghizzoni, Lenzi, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, si dispone che:
   a) per l’anno 2015 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla logge 1o agosto 2012, n. 122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste dai precedenti commi 19 e seguenti, nei limiti di 30,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna dello regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell’attuazione della presente disposizione, le predette regioni non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto;
   b) i comuni e le province precedentemente indicati, qualora ottengano un saldo positivo superiore all’obiettivo del patto di stabilità interno dell’anno 2014 sono autorizzati ad utilizzare tale eccedenza come riduzione del proprio saldo obiettivo di patto di stabilità per l’anno 2015, al fine di agevolare la ripresa delle funzioni delle amministrazioni comunali e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
   c) sono escluse dal patto di stabilità interno, per l’anno 2015, le spese sostenute dai comuni delle regioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. L’ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo precedente.
37. 45. Baruffi, Ghizzoni, Lenzi, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l’anno 2015 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dei decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2012, n. 122, e dall’articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste dai precedenti commi 19 e seguenti, nei limiti di 30,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell’attuazione della presente disposizione, le predette regioni non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.
37. 42. Ghizzoni, Baruffi, Lenzi, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. È disposta l’esclusione dal patto di stabilità interno, per l’anno 2015, delle spese sostenute dai comuni, della Regione Emilia-Romagna, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberati e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. L’ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo precedente.
37. 44. Ghizzoni, Baruffi, Lenzi, Zampa, De Maria, Fabbri.

Art. 37-bis.
(Sospensione rate mutui Cassa DDPP per tre anni).

  1. Al fine di garantire l’esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall’esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.
2. L’autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge dall’inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell’ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.
3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L’ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all’istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l’importo degli interessi dovuti sull’ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell’1 per cento annuo dell’ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell’economia e delle finanze.
* 37. 024. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D’Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Il comma 3 dell’articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è sostituito dal seguente:
3. I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1o agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2015, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l’espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell’ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1oagosto 2012, n. 122.
38. 64. Lenzi, Ghizzoni, Baruffi, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All’articolo 10, dopo il comma 4-ter, del decreto legislativo n. 368/2001 è inserito il seguente:
«4-quater. Sono esclusi dell’ambito di applicazione del presente decreto e in particolare dai limiti di cui all’articolo 1, comma 1, all’articolo 4 e all’articolo 5, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai soggetti che operano con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2 legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dalle amministrazioni pubbliche esclusivamente per far fronte a situazioni emergenziali determinate da eventi calamitosi. Le amministrazioni pubbliche, per le connesse esigere di assistenza alla popolazione, di ricostruzione e di ripresa economica, possono prorogare o rinnovare i precitati contratti di lavoro fina al massimo di ulteriori tre anni oltre il termine dello stato di emergenza».
38. 65. Lenzi, Baruffi, Ghizzoni, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All’articolo 1, comma 219, lettera d) della legge 147 del 2013 dopo le parole: «allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego» aggiungere le seguenti: «per la formazione, le politiche attive del lavoro e le politiche comunitarie».
38. 11. Petitti, Morani, Migliore, Fabbri, Maestri, Montroni, Pagani, Baruffi, Incerti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 4 commi 6 e 6-quater del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni» dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si applicano ai soggetti istituzionali individuati a svolgere le funzioni previste dall’accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014 n. 56 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
38. 12. Petitti, Morani, Migliore, Fabbri, Maestri, Montroni, Pagani, Baruffi, Incerti.

Dopo l’articolo 43, inserire i seguenti:
43-bis. Al comma 3-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, aggiungere infine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano: a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta; b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»
43-ter. All’articolo 125, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 14, è inserito il seguente: «14-bis. Relativamente alle singole spese correnti di carattere variabile di importo non superiore a cinquemila euro concernenti le ordinarie provviste di beni, di forniture e di servizi necessari per lo svolgimento di prestazioni di servizi e di forniture per il funzionamento degli uffici e servizi, è consentito escludere il ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento e non trovano applicazione l’articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e l’articolo 7, comma 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.»
43. 01. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, De Menech, Borghi, Fabbri, Marguerettaz.

Dopo l’articolo 43, inserire il seguente:
43-bis. Al comma 3-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, aggiungere infine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano: a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta; b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo dei comma 11 dell’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»
43. 03. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, De Menech, Borghi, Fabbri, Marguerettaz.

Dopo l’articolo 43, inserire il seguente:
43-bis. All’articolo 125, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. Relativamente alle singole spese correnti di carattere variabile di importo non superiore a cinquemila euro concernenti le ordinarie provviste di beni, di forniture e di servizi necessari per lo svolgimento di prestazioni di servizi e di forniture per il funzionamento degli uffici e servizi, è consentito escludere il ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A, o da altro soggetto aggregatore di riferimento e non trovano applicazione l’articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e l’articolo 7, comma 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.».
43. 02. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, De Menech, Borghi, Fabbri, Marguerettaz.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
30-bis. All’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, le parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre due anni dal termine dello stato di emergenza».

Conseguentemente, all’articolo 17, comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro, per l’anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 90 milioni di euro per l’anno 2015 e di 450 milioni di euro a decorrere dal 2016.
44. 104. Ghizzoni, Baruffi, Lenzi, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
30-bis. Il pagamento delle rate scadenti nell’esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al terzo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Conseguentemente, all’articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l’anno 2015 con le seguenti: 88 milioni di euro per l’anno 2015.
44. 101. Baruffi, Ghizzoni, Lenzi, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
30-bis. Il comma 9-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, è sostituito dal seguente:
9-ter. Con effetto dal 29 giugno 2014, per i finanziamenti di cui all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento ai sensi dei citato articolo 3-bis, il pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale è sospeso per un periodo di dodici mesi con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento in quote capitale costanti. Ai maggiori oneri per interessi derivanti dalla rimodulazione dei piani di ammortamento di cui al presente comma, si provvede nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l’Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all’articolo 11, comma 7, dei decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell’attuazione del presente comma.
44. 106. Baruffi, Ghizzoni, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
30-bis. In via sperimentale, ai fini della ripresa economica dei centri storici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, è istituita una zona franca urbana ai sensi della legge n. 296 del 2006 secondo le seguenti disposizioni:
a) la perimetrazione della suddetta zona franca urbana è limitata ai centri storici dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Cavezze, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Poggio Renatico, Sant’Agostino, San Felice sul Panaro, San Prospero, San Possidonio e definita con atto del Commissario delegato, ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, d’intesa con i sindaci dei comuni suddetti;
b) possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all’interno della zona franca di cui alla lettera precedente, con le seguenti caratteristiche:
1) microimprese, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, con un reddito lordo nel 2013 inferiore a 50.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
2) costituzione in data non successiva al 31 dicembre 2014;
3) svolgano la propria attività all’interno della ZFU, ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera c);
d) non essere in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
e) i cui titolari siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili;
c) gli aiuti di Stato corrispondenti all’ammontare delle agevolazioni di cui alla successiva lettera e) sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) n. 1407/2013 dei 18 dicembre 2013 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) e dal Regolamento (CE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) nel settore agricolo.
d) per accedere alle agevolazioni di cui alla successiva lettera e), i soggetti individuati ai sensi della precedente lettera b) devono avere la sede principale o l’unità locale all’interno della ZFU e rispettare i limiti e le procedure previsti dai Regolamenti comunitari di cui alla lettera precedente. Quanto previsto alla presente lettera è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
e) i soggetti di cui al presente comma possono beneficiare, nei rispetto dei requisiti della lettera b) nonché dei limiti previsti alla successiva lettera f) e della dotazione finanziaria di cui al successivo punto g), delle agevolazioni previste alle lettere a)b)c) del comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e consistenti in:
1. esenzione dalle imposte sui redditi;
2. esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive;
3. esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al presente comma, posseduti e utilizzati dai soggetti per l’esercizio dell’attività economica.
f) le agevolazione di cui alla lettera precedente sono riconosciute con riferimento ai periodi di imposta 2014 e 2015.
g) agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma 6, dei decreto legge n.74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012.
44. 105. Ghizzoni, Baruffi, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
30-bis. All’articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «all’anno immediatamente successivo» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo anno immediatamente successivo».
44. 102. Ghizzoni, Baruffi, Lenzi, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
30-bis. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «lettere a)b)» sono aggiunte le parole: «b-bis»;
b) le parole: «nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all’attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva,» sono sostituite dalle parole: «nonché al risarcimento dei danni subìti dai beni mobili strumentali all’attività, alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva e al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.
44. 103. Baruffi, Ghizzoni, Lenzi, Zampa, De Maria, Fabbri.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:
all’articolo 17, comma 21, sostituire le parole:
 100 milioni di euro per l’anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 con le seguenti: 50 milioni di euro per l’anno 2015 e di 410 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016;
   alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100-000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.
45. 9. Boccuzzi, Damiano, Baruffi, Albanella, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Maestri, Incerti, Zappulla, Giorgio Piccolo, Gregori, Casellato, Gribaudo, Paris, Fabbri, Moscatt, Ribaudo, Culotta, Ventricelli, D’Ottavio, Minnucci, Coccia, Chaouki, Rossomando, D’Arienzo, Cominelli, Camani, Sanna, Petitti, Narduolo.

Sopprimere il comma 6.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente:
all’articolo 17, comma 21, sostituire le parole di 460 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 con le seguenti: di 410 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016;
   alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: –20.000.000;
2016: –70.000.000;
2017: –70.000.000.
45. 8. Zappulla, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Maestri, Gribaudo, Giacobbe, Fabbri, Narduolo.

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legge n. 93 del 2013, articolo 5-bis, comma 1: Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell’assistenza ed al sostegno delle donne vittime di violenza: (17.4 – cap. 2108/p) apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;
2016:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;
2017:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, all’articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l’anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 90 milioni di euro per l’anno 2015 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
Tab. C. 5. Roberta Agostini, Pollastrini, Iacono, Fabbri, Gasparini, Ferranti, Mariani, Antezza.

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legge n. 93 del 2013, articolo 5-bis, comma 1: Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell’assistenza ed al sostegno delle donne vittime di violenza: (17.4 – cap. 2108/p) apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;
2016:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;
2017:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, all’articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l’anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 90 milioni di euro per l’anno 2015 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
Tab. C. 5. Roberta Agostini, Pollastrini, Iacono, Fabbri, Gasparini, Ferranti, Mariani, Antezza.

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legge n. 93 del 2013, articolo 5-bis, comma 1: Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell’assistenza ed al sostegno delle donne vittime di violenza: (17.4 – cap. 2108/p) apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;
2016:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;
2017:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, all’articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l’anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 90 milioni di euro per l’anno 2015 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
Tab. C. 5. Roberta Agostini, Pollastrini, Iacono, Fabbri, Gasparini, Ferranti, Mariani, Antezza

 

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legge n. 93 del 2013, articolo 5-bis, comma 1: Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell’assistenza ed al sostegno delle donne vittime di violenza: (17.4 – cap. 2108/p) apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;
2016:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;
2017:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, all’articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l’anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 90 milioni di euro per l’anno 2015 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
Tab. C. 5. Roberta Agostini, Pollastrini, Iacono, Fabbri, Gasparini, Ferranti, Mariani, Antezza.


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