CAMERA DEI DEPUTATI
XVII LEGISLATURA
Proposta di legge
DI INIZIATIVA DEI DEPUTATI
ROBERTA AGOSTINI, …
(presentata il…)
Istituzione della “Giornata nazionale del diritto al voto delle donne”
Onorevoli colleghi!
Il 10 marzo rappresenta una data certamente significativa sotto almeno un duplice profilo: nello stesso giorno del 1946, infatti, si svolsero le prime elezioni amministrative dopo la caduta del fascismo e per la prima volta in Italia le donne andarono alle urne in 436 comuni (le prime elezioni politiche, e il Referendum istituzionale monarchia-repubblica, si terranno quasi tre mesi più tardi, il 2 giugno del 1946).
Le donne avevano in realtà ottenuto il diritto di voto qualche mese prima, quando fu emesso il decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 1 febbraio 1945, con il quale era stato sancito il suffragio universale, ma per errore – ci si accorse successivamente – venne omesso il contestuale riconoscimento dell’elettorato passivo delle donne.
Il decreto luogotenenziale n. 74, sempre del 10 marzo 1946, adottato il giorno stesso delle elezioni amministrative, all’articolo 7 stabilì dunque l’eleggibilità all’Assemblea Costituente dei cittadini e delle cittadine italiane che, al giorno delle elezioni, avessero compiuto il 25° anno di età, inserendo così a pieno titolo nella carta costituzionale i diritti politici delle donne, e riconoscendo loro la piena cittadinanza politica.
Questa data, dunque, ha rappresentato e continua a rappresentare per tutte le donne italiane il punto di approdo di un lungo percorso, iniziato all’indomani della prima Unità italiana, dopo il 1860, e che aveva visto le donne, per troppo tempo, escluse dalla vita politica. Dopo anni di lotte, finalmente, veniva riconosciuta anche alle donne italiane la cittadinanza politica.
L’ingresso delle donne nella sfera politica, e il loro accesso effettivo nei luoghi della rappresentanza, hanno contribuito a costruire una democrazia compiuta, capace di riconoscere le differenze tra i sessi in modo non discriminatorio. La partecipazione femminile alla vita pubblica è dunque troppo importante per essere solo occasionalmente ricordata nell’ambito delle celebrazioni relative al suffragio universale del 1946.
Anche se oggi il diritto di voto non è più messo in discussione, siamo ancora lontani dal compimento di un processo di integrazione che veda un’adeguata presenza delle donne nelle assemblee elettive, e in tutti i luoghi dove si esercita il potere decisionale, e che consenta loro di poter esercitare un ruolo maggiormente incisivo e propositivo sulle politiche del nostro Paese.
È in questo contesto che si inserisce la presente proposta di legge, il cui obiettivo principale è quello di celebrare una data significativa che ha contribuito in maniera determinante all’evoluzione della nostra democrazia.
Pertanto, mentre l’articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il 10 marzo quale Giornata nazionale del diritto al voto delle donne, l’articolo 2, invece, stabilisce che in occasione della Giornata nazionale siano promossi in tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative, seminari e incontri al fine di preservare, consolidare e rinnovare, anche nelle giovani generazioni, la memoria di come le donne abbiano conquistato il diritto fondamentale alla cittadinanza e abbiano così contribuito attivamente all’evoluzione delle istituzioni democratiche del nostro Paese.
Articolo 1
1. La Repubblica riconosce il giorno 10 marzo quale «Giornata nazionale del diritto al voto delle donne».
2. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Articolo 2
1. In occasione della Giornata nazionale sono promossi in tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative, seminari e incontri al fine di preservare, consolidare e rinnovare, anche nelle giovani generazioni, la memoria di come le donne abbiano conquistato il diritto fondamentale alla cittadinanza e abbiano così contribuito attivamente all’evoluzione delle istituzioni democratiche del nostro paese.
2. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni della Repubblica, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono apposite iniziative, nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di sensibilizzare e di formare i giovani sui temi dei diritti civili e politici per uomini e donne.
Articolo 3
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.