Referendum 17 aprile: andiamo a votare

Referendum 17 aprile: andiamo a votare

Domenica 17 aprile andrò a votare, e voterò NO

Andrò a votare perché in un momento di sfiducia nella politica come quello che stiamo attraversando non ritengo opportuno promuovere l’astensione o non votare da parte di chi ricopre incarichi di rappresentanza istituzionale. Abbiamo bisogno di ridare voce ai cittadini, di riportarli a votare di ridargli fiducia. È, inoltre, responsabilità di ciascuno informarsi e farsi un’opinione su questioni di interesse nazionale, sempre, a maggior ragione quando si viene formalmente chiamati a farlo. E’ vero che trattandosi di un referendum soggetto a quorum e non di elezioni politiche o amministrative è comunque legittimo scegliere il non voto per rafforzare le posizioni del no, ma ritengo che  l’Impegno alla partecipazione sia importante per arginare astensionismo e sfiducia.

Voterò NO perché:

Le trivellazioni sotto le 12 miglia , ossia 22 km dalla costa sono già vietate per legge e rimarranno tali. Questo referendum riguarda 21 impianti già esistenti e continuare l’estrazione di gas e petrolio in Italia limita l’inquinamento. Infatti l’Italia, estraendo sul suo territorio circa il 10% degli idrocarburi che utilizza, ha evitato negli anni il transito sulle coste italiane di centinaia di petroliere.
In 60 anni di attività “estrattiva” le strutture offshore italiane non hanno mai causato alcun incidente “inquinante”.
Votare No tutela gli investimenti in essere nel settore petrolifero e il mantenimento di migliaia di posti di lavoro. Secondo i dati, infatti, solo nella provincia di Ravenna circa settemila persone sono impiegate nel settore dell’offshore. Inoltre, anche se dovesse vincere il SI, le estrazioni nell’Adriatico continuerebbero a essere fatte da Grecia, Croazia e Montenegro (che arriverebbero a estrarre il gas anche dai pozzi italiani mediante la tecnica della perforazione obliqua).
Chiudere un pozzo di estrazione di gas o petrolio, non esaurito, in cui gas e petrolio residuo continuano a premere per uscire dal foro di estrazione é piú complesso e problematico da punto di vista della sicurezza ambientale che non chiudere un pozzo di estrazione esaurito.
La politica energetica incide sulla politica estera, maggiore sarà la nostra dipendenza da paesi esteri nell’acquisto di prodotti energetici, minore sarà la nostra libertà di decsione in politica estera in scenari internazionali strategici. Rinunciare oggi o a breve termine ad una fonte energetica che produciamo in casa, senza avere già a disposizione altri fonti alternative vuol dire renderci ancora più dipendenti da paesi produttori quali Russia e paesi arabi, con cui spesso ci troviamo o ci vorremmo trovare su posizioni diverse in ambito di politica estera.
Il quesito referendario non definisce linee di indirizzo per la politica energetica futura del paese e quindi  a mio avviso impropriamente viene utilizzato per dare un segnale politico in questo ambito.
Rimane sicuramente strategico e non più rinviabile un piano energetico nazionale che porti ad investire prioritariamente nelle fonti energetiche rinnovabili, e con la modifica del titolo V, anche in tale ambito a favore dello Stato anche in tale ambito, sarà un imperativo da raggiungere entro la fine della legislatura.

Il testo del quesito presente sulla scheda:

Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?

Il testo della legge n. 208 del 28 dicembre 2015:

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)

239. All’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti daiseguenti: «Il divieto e’ altresi’ stabilito nelle zone di mare poste

239. All’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai
seguenti: «Il divieto e’ altresi’ stabilito nelle zone di mare posteentro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro
costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marinee costiere protette. I titoli abilitativi gia’ rilasciati sono fatti
salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto deglistandard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre
assicurate le attivita’ di manutenzione finalizzate all’adeguamentotecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela
dell’ambiente, nonche’ le operazioni finali di ripristinoambientale».

Il portale del Ministero dell’Interno


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