Interpellanza urgente 2-01401
presentato da
BENAMATI Gianluca
testo di
Venerdì 24 giugno 2016, seduta n. 641
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
nel settore tessile e della moda, l’investimento realizzato dalle imprese finali per lo studio, ideazione e realizzazione delle collezioni (il cosiddetto «Campionario») è rilevante e, per citare alcuni dati dell’Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi, nel 2013 si è attestato su cifre che arrivano al 6,6 per cento del fatturato delle imprese del distretto;
sempre secondo l’Osservatorio, l’incidenza di questo costo sarebbe proporzionalmente più elevata nelle imprese di piccole dimensioni, dove supera il 9 per cento del fatturato, mentre nelle imprese finali di maggiori dimensioni si posiziona sul 4,9 per cento;
l’investimento che ogni anno le imprese finali devono sostenere per l’attività di ideazione e realizzazione dei campionari rappresenta quindi un costo molto significativo, tenendo conto della necessità di progettare sempre nuovi modelli ad ogni stagione di vendita;
l’articolo 1, commi da 280 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha istituito una misura fiscale, generica, di vantaggio in favore delle imprese per lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: l’intervento di sostegno si sostanzia in un contributo, concesso nella forma di credito d’imposta, pari al 10 per cento dei costi sostenuti elevato al 15 per cento qualora i costi siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. I costi agevolabili non possono superare l’importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta;
l’articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha successivamente modificato l’intervento di sostegno, elevando al 40 per cento la misura del credito d’imposta per i costi di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, ed aumentando a 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta l’importo complessivo massimo dei costi su cui determinare il credito d’imposta;
l’Agenzia delle entrate, con la circolare 46/E del 13 giugno 2008, in ordine all’individuazione delle attività rientranti nell’agevolazione, con particolare riferimento al campionario del settore tessile, abbigliamento e calzature, ha affermato che: «fermo restando il carattere automatico del credito d’imposta in esame, l’ulteriore indagine riguardante la effettiva riconducibilità di specifiche attività aziendali (quali, ad esempio, la realizzazione di un dato campionario da parte di un’azienda del settore tessile, lo sviluppo di una data molecola da parte di un’azienda nel settore chimico-farmaceutico) od una delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, si ritiene comporti “valutazioni di carattere tecnico” che, come si desume dall’articolo 6 del decreto ricerca, involgono la competenza del Ministero dello sviluppo economico»;
nell’aprile 2009, il Ministro dello sviluppo economico ha emanato la circolare interpretativa n. 46586 sull’applicazione dell’agevolazione del credito di imposta alla ricerca ed allo sviluppo alla attività del tessile e della moda nella quale si esplicitava, tra l’altro, che il credito d’imposta era previsto nella misura del 15 per cento, elevabile al 20 per cento per i costi riferiti a contratti stipulati con università e enti pubblici di ricerca e che i costi ammissibili erano il lavoro del personale interno (stilisti e tecnici) impiegato nelle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi, le prestazioni dei professionisti (stilisti, altri consulenti esterni), le materie prime e materiali di consumo connessi alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi, le lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi, le attrezzature tecniche specifiche (computer e software dedicato, macchinari), nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ideazione e realizzazione dei prototipi, i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione dei laboratori utilizzati, nella misura e per il periodo in cui sono destinati alle fasi di ideazione e realizzazione dei prototipi;
l’articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, ha previsto un’agevolazione, sotto forma di detassazione del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, finalizzate alla realizzazione di campionari (cosiddetto «bonus campionari»), a favore delle imprese che svolgono attività produttive classificabili nelle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO 2007;
l’attività di studio, ideazione e realizzazione delle collezioni da parte delle imprese dell’abbigliamento, è stata riconosciuta anche dall’agenzia delle entrate in occasione del richiamato bonus campionari, attivato nel 2011, come un’attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo poiché la funzione di ricerca e sviluppo svolta dalle imprese di abbigliamento si concretizza nell’attività di ricerca e ideazione stilistica dei prodotti e nella realizzazione dei prototipi che ad ogni stagione vede impegnate le risorse creative in tecniche interne alle imprese finali e le risorse esterne, rappresentate dagli stilisti che operano in qualità di consulenti e dalle imprese di subfornitura che collaborano attivamente allo studio e realizzazione dei prototipi: realizzando prodotti legati all’evoluzione della moda, le imprese finali propongono, ad ogni stagione, nuovi modelli. L’attività di ricerca e sviluppo richiede, di conseguenza, notevoli risorse e assume una valenza strategica nel determinare il successo dell’impresa;
con l’introduzione di un credito di imposta in favore dei soggetti che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel «decreto destinazione Italia» del dicembre 2013, il legislatore è tornato a promuovere l’innovazione attraverso lo strumento dell’incentivo fiscale: la misura introdotta nel 2013, che, però, non ha trovato attuazione per mancanza di copertura finanziaria, è stata poi modificata dalla legge di stabilità per il 2015 con l’obiettivo di renderla più efficace nell’incentivare sia gli investimenti sia l’occupazione di personale con un profilo professionale qualificato, fermo restando il cambiamento della logica di calcolo dell’agevolazione da volumetrica ad incrementale;
l’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha integralmente sostituito l’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, con il quale è stato introdotto il credito di imposta per attività di ricerca in sviluppo, rinviando, nel comma 14, ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l’individuazione delle disposizioni applicative necessarie per poter dare attuazione al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
tra i costi ammissibili al credito d’imposta, nel rispetto di quanto contenuto nel comma 6 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del dicembre 2013 ed elencati nell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 sono elencati:
a) i costi relativi al personale altamente qualificato in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, che sia dipendente dell’impresa, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali o in rapporto di collaborazione con l’impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa;
b) le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Sono agevolabili i costi, di competenza del periodo di imposta, relativi ai beni materiali ammortizzabili, diversi dai terreni e dai fabbricati – sia in proprietà che in uso – abitualmente impiegati dall’impresa nelle attività di ricerca e sviluppo in relazione al tempo di effettivo impiego in tali attività;
c) le spese relative alla ricerca extra muros ossia spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Sono escluse le spese relative alle commesse affidate alle società del gruppo ed i costi derivanti da commesse con imprese controllate dalla medesima persona fisica, tenendo conto a tal fine anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;
nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, avente come oggetto il credito di imposta per attività di sviluppo previste dall’articolo 3 dei decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, a pagina 13, si precisa che «per la concreta individuazione, nel contesto delle suddette attività di ricerca e sviluppo, delle attività da considerare ammissibili nell’ambito dello specifico settore del tessile e della moda, sono valide, in linea generale, le indicazioni fornite dal MISE con l’allegata circolare n. 46586 del 16 aprile 2009», che considera agevolabili, i costi sostenuti per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi, indicando in via orientativa, ma non esaustiva, come costi ammissibili: il lavoro del personale interno (stilisti e tecnici) impiegato nelle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi, le prestazioni dei professionisti (stilisti, altri consulenti esterni), le materie prime e materiali di consumo connessi alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi le lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi, le attrezzature tecniche specifiche (computer e software dedicato, macchinari), nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ideazione e realizzazione dei prototipi, i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione dei laboratori utilizzati, nella misura e per il periodo in cui sono destinati alle fasi di ideazione e realizzazione dei prototipi –:
quali siano le attività agevolabili e i relativi costi ammissibili al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo per il settore tessile e della moda;
se il Governo intenda adottare iniziative specifiche per il settore del tessile e della moda, in particolare per le attività, citate in premessa, che sono dirette alla realizzazione del campionario, delle collezioni e dei prototipi.