Il Governo, nella persona del sottosegretario De Filippo, rispondendo mercoledì 2 novembre ad una mia interrogazione concernente iniziative volte a garantire assistenza sanitaria di base ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale, ha chiarito che sulla base delle disposizioni normative tutti i minori stranieri presenti sul territorio italiano sono automaticamente iscritti al Servizio sanitario nazionale, anche se non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno.
Rimane pericoloso e miope l’atteggiamento assunto dall’amministrazione regionale veneta, che ha scelto di non erogare l’assistenza sanitaria ai minori stranieri presenti nella regione, se figli di genitori non in regola con le norme sul permesso di soggiorno.
Interrogazione a risposta in commissione 5-07920
presentato da
FABBRI Marilena
testo presentato
Giovedì 25 febbraio 2016
modificato
Mercoledì 2 marzo 2016, seduta n. 581
FABBRI, LENZI, ROBERTA AGOSTINI, INCERTI, ZAMPA, GASPARINI, ZOGGIA, MURER, GIUSEPPE GUERINI, CARNEVALI, PATRIZIA MAESTRI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
attualmente i figli di stranieri irregolari possono accedere alle strutture sanitarie solo per prestazioni urgenti ed essenziali, come le vaccinazioni o per patologie che, se non curate, provocano danni permanenti. Ciò perché non hanno diritto all’assistenza del pediatra di famiglia, il che significa, che manca la continuità delle cure e la prevenzione contrariamente a quanto previsto dall’articolo 4 della convenzione di New York (diritto del minore al miglior stato di salute possibile) e dall’articolo 2 della Costituzione (diritto fondamentale dell’individuo);
la normativa italiana riconosce una serie di diritti fondamentali ai minori stranieri, indipendentemente dalla loro condizione di regolarità e quindi a prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno (per i minori extracomunitari) o dall’iscrizione nell’elenco dei residenti (minori comunitari):
a) il diritto alla difesa (articoli 24-113 Cost. – articolo 2 del testo unico 286 del 1998);
b) il diritto di asilo (articolo 10, comma 3 Cost. – convenzione Ginevra del 1951);
c) il diritto alla non discriminazione (articolo 3 Cost. – articolo 2 Conv. New York, articoli 43/44 del testo unico 286 del 1998;
d) il diritto all’unità familiare (articoli 29-30 Cost. – articolo 8 CEDU – articoli 9-10 della convenzione di New York – articoli 28 e 30 del testo unico 286 del 1998;
e) il diritto all’istruzione (articolo 34 Cost. – articolo 38, comma 1, del testo unico n. 286 del 1998);
f) il diritto alla salute articolo 32 Cost. – articoli 34 e 35 del testo unico 286 del 1998;
risultano rilevanti anche i seguenti principi:
a) il principio di parità di trattamento tra minore straniero e minore italiano (Corte cost. 30 novembre 1989, n. 536 e Corte costituzionale 1o e 8 luglio 1986, n. 199);
b) il principio di piena equiparazione del minore regolarmente inserito nella famiglia al minore affidato o adottato o sottoposto a tutela (articolo 29 testo unico – Corte cost. n. 198 del 2003);
c) il principio del superiore interesse del fanciullo (articolo 3 della Convenzione di New York del 1989 ratifica con la legge 176 del 1991);
l’articolo 32, comma 2, della Costituzione recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e intesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;
il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri, con la risoluzione A7-0032/2011 dell’8 febbraio 2011, «ad assicurare che i gruppi più vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di documenti, abbiano diritto e possano di fatto beneficiare della parità di accesso al sistema sanitario» e «a garantire che tutte le donne in gravidanza e i bambini, indipendentemente dal loro status, abbiano diritto alla protezione sociale quale definita nella loro legislazione nazionale, e di fatto la ricevano»;
molti medici in diverse strutture, ottemperando al «giuramento di Ippocrate», prestano comunque l’assistenza in una condizione di indeterminatezza che rischia di risultare in contrasto con le normative;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, ha delegato alle regioni italiane l’organizzazione dei servizi sanitari, ovvero la definizione dei destinatari e dei luoghi dove fornire l’assistenza sanitaria: le regioni individuano le modalità più opportune per garantire le cure essenziali e continuative, che possono essere erogate nell’ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari accreditati, strutture in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica;
nel nostro Paese alcune regioni come Emilia Romagna, Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Toscana, e provincia autonoma di Trento prevedono l’accesso dei minori irregolari anche all’assistenza pediatrica fornita dai pediatri di libera scelta;
sul Corriere del Veneto del 13 febbraio 2016 è apparsa la notizia secondo cui la gigione Veneto, a differenza di altre regioni italiane che hanno deliberato il diritto all’iscrizione obbligatoria al Sistema sanitario nazionale per tutti i minori stranieri anche se i loro genitori non sono in regola con le norme di soggiorno (l’ultima adesione del marzo 2015 è quella del Piemonte), ha scelto di non farlo;
secondo quanto dichiarato dalla ONG Emergency sulla stampa, a differenza della Lombardia e di altre regioni, il Veneto non rilascia la tessera per i minori che permette l’accesso al pediatra di base. Sebbene vengano garantiti l’ingresso al pronto soccorso e anche le vaccinazioni, viene negata loro invece la continuità nelle cure, specialmente laddove esistano patologie gravi o importanti;
a parere degli interroganti questa procedura è miope, perché a prescindere dal diritto alle cure di tutti c’è anche la necessità di garantire la salute pubblica, a partire da quella dei bambini loro compagni di classe all’asilo o a scuola;
sono in aumento nel nostro Paese i casi di assistenza sanitaria garantita da iniziative di volontariato e da organizzazioni non governative, strutture che si è abituati a vedere in azione in Paesi di guerra e di sottosviluppo –:
se non reputi urgente assumere ogni iniziativa di competenza, anche normativa, affinché sia garantita l’assistenza pediatrica di base a tutti i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, e l’erogazione di determinate prestazioni sanitarie per i figli di immigrati extracomunitari senza permesso di soggiorno, a prescindere dalla condizione e a tutela del bene comune della salute pubblica. (5-07920)
5-07920 Fabbri: Iniziative volte a garantire assistenza sanitaria di base ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento all’interrogazione in esame, ritengo opportuno ricordare, in primis, che la Conferenza delle Regioni e Province autonome ha approvato, in data 7 settembre 2016, l’intesa al DPCM recante l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza.
Il provvedimento, allo stato, è all’esame della Presidenza del Consiglio dei Ministri che curerà la trasmissione al Parlamento per il prescritto parere delle competenti Commissioni parlamentari, tenuto conto che come è noto si tratta di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; fatta questa necessaria premessa, anticipo che lo schema ha aggiornato ed incluso ulteriori prestazioni sanitarie che il SSN è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento del ticket.
Nell’ambito di tale provvedimento trovano particolare rilievo i contenuti di cui all’articolo 62, comma 4, che prevedono che «i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed usufruiscono dell’assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani residenti».
È d’uopo segnalare che la tutela dei suddetti minori è stata già prevista nell’Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 32 del 7 febbraio 2013 – documento che raccoglie le disposizioni normative nazionali e regionali al fine di garantire una maggiore uniformità dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie a favore della popolazione straniera – avendo disposto l’iscrizione obbligatoria al SSR dei minori stranieri, a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno.
Di conseguenza l’iscrizione al SSN consente la scelta del Pediatra di libera scelta (PLS) a tutti i minori «irregolari» assicurando, in tal modo, la continuità delle cure.
Completano il quadro normativo le disposizioni previste dal decreto legislativo 286/1998 «T.U. Disciplina dell’immigrazione e sulla condizione dello straniero», che all’articolo 35, ha assicurato ai cittadini non regolari, oltre ai programmi di medicina preventiva, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, per malattia ed infortunio, garantendo in particolare:
la tutela della gravidanza e della maternità;
la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo;
l’erogazione di vaccinazioni;
interventi di profilassi internazionale;
la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente la bonifica dei focolai.
Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse sufficienti, ad eccezione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria a parità di trattamento con il cittadino italiano. Lo stato di indigenza può essere auto dichiarato.
Il regolamento di attuazione, decreto del Presidente della Repubblica 394/1999, ha ulteriormente disciplinato tale ultima disposizione, prevedendo all’articolo 43, comma 4 che in caso di insolvenza delle prestazioni sanitarie ambulatoriali, comprensive delle quote di partecipazione, le stesse siano poste a carico della ASL.