Cyberbullismo, gli strumenti per difendersi

Cyberbullismo, gli strumenti per difendersi

Il 16 maggio la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva una legge contro il cyberbullismo, triste fenomeno del nostro tempo che purtroppo ha mietuto delle giovani vittime per la riprovazione sociale scaturita dalla diffusione di immagini sensibili attraverso il web o le messaggerie dei cellulari.
Con voto unanime si è licenziato un provvedimento tanto atteso, che risponde con misure concrete alle aspettative di educatori, famiglie e, soprattutto, di tanti ragazzi e ragazze direttamente coinvolti da un fenomeno divenuto ormai un sempre più rilevante problema sociale e culturale. Per un efficace contrasto del cyberbullismo serve l’azione comune di diversi attori, primi fra tutti la scuola, la famiglia e le imprese che operano nel mercato dei servizi Internet, ed è proprio questo l’obiettivo a cui mira la legge che abbiamo approvato. La legge, che sarà pienamente operativa già per l’inizio del nuovo anno scolastico, va a colmare un vuoto normativo non più giustificabile e affronta il fenomeno con un approccio equilibrato, privilegiando la protezione delle vittime e la prevenzione attraverso il ruolo decisivo dell’educazione.
Il provvedimento, composto da sette articoli, pone al centro la tutela dei minori (sia autori, sia vittime di illeciti), privilegiando azioni di carattere formativo-educativo rispetto ad un’impostazione maggiormente repressiva e sanzionatoria.
Le principali novità del provvedimento:
prevenire e contrastare il cyberbullismo, inteso come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità genitoriale può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato del minore vittima di cyberbullismo, previa conservazione dei dati originali da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator). Qualora entro le ventiquattro ore successive l’istanza non vi sia stata alcuna comunicazione da parte del responsabile ed entro le quarantotto ore non abbia provveduto o non sia possibile individuare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può fare istanza al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta;
istituito un tavolo tecnico di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale, entro sessanta giorni dal suo insediamento, ha il compito di redigere un piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, nonché quello di realizzare un sistema di raccolta dei dati per monitorare l’evoluzione dei fenomeni anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e le altre forze di polizia.
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, promuove, altresì, periodiche campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione sui fenomeni del cyberbullismo avvalendosi a tal fine dei principali media.
in ogni istituto scolastico verrà individuato fra i propri docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del fenomeno.
la Polizia postale e delle comunicazioni deve relazionare annualmente il tavolo tecnico sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno. Inoltre, è disposto l’ulteriore stanziamento di 203 mila euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 per lo svolgimento di attività di formazione in ambito scolastico e territoriale, finalizzate alla sicurezza dell’utilizzo della rete internet, nonché alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo;
viene mutuata dalla disciplina dello stalking la procedura dall’ammonimento, prevedendo che fino a quando non sia stata proposta querela o denuncia per i reati di diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati, commessi mediante l’utilizzo della rete internet da minorenni di età superiore ai quattordici anni in danno di altri minorenni, il questore convochi il minore, unitamente a un genitore o ad altro soggetto esercente la potestà genitoriale, ammonendo il medesimo. Gli effetti della predetta procedura cessano al compimento del diciottesimo anno di età

Il testo della Legge

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