Al Ministro dell’economia e delle finanze – Per sapere – premesso che:
il REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 all’art. 32 comma 2 precisa che I Gruppi di Azione Locale (GAL) sono chiamati ad attuare lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo precisando che questo è:
“gestito da gruppi d’azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto”;
il REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 relativo al FEASR prevede che almeno il 6% dei fondi siano spesi con approccio LEADER ed individua nei GAL i soggetti attuatori che :
-sono uno strumento attuativo della PAC, senza fine di lucro e fuori dall’attività commerciale, offrendo un servizio pubblico di interesse generale fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica;
-hanno compagini che comprendono obbligatoriamente portatori di interesse pubblici e privati, tra cui quindi anche Comuni (in forma singola o associata), quale unica modalità per poter partecipare alla Programmazione Leader e consentire al loro territorio rurale di beneficiare dei relativi contributi;
detta attività è in pieno svolgimento, e ad esempio per il solo Piemonte sono in corso investimenti per oltre 100 milioni di euro, ed i fondi stanziati sono soggetti a disimpegno automatico N+2;
il DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, TUSP, che norma la partecipazione dell’Ente Pubblico alle società e, seppur con fini condivisibili di contenimento della spesa pubblica, fissa alcune regole non compatibili con le finalità ed il funzionamento dei GAL così come previsto dal Reg. UE n. 1305/2013, quali ad esempio:
– Art. 20 c.1, la razionalizzazione periodica delle partecipate in caso di fatturato medio degli ultimi tre esercizi inferiore ad 1 milione di euro (ridotto in via transitoria a 500 mila euro),
– Art. 20 c.2, il rapporto tra il numero di dipendenti e il numero di amministratori,
– Art. 17 c. 1, la percentuale minima del 30% di partecipazione privata alla società con scelta del socio privato attraverso procedura pubblica;
l’Art. 4 del citato TUSP al comma 6 recita “È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 … ;
l’Art. 24 del TUSP ai commi 1 e 2 recita “Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, … ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni… ;
la formulazione dubbia dell’OVVERO porta grande incertezza arrivando a indurre alcuni Segretari e Revisori di Comuni/Unioni di Comuni a ritenere che la revisione straordinaria debba includere anche i GAL, cosa che di fatto ne bloccherebbe le attività che sono già in fase operativa avendo già Bandi pubblicai o in corso di pubblicazione
se non ritenga urgente chiarire con una circolare, o con altro strumento, che ai sensi dell’Art. 4 i GAL non sono coinvolti dalla ricognizione di cui all’Art. 24 del TUSP, anche per non compromettere il lavoro finalizzato allo sviluppo dei territori, in avanzato stato di attuazione, e che un siffatto vincolo rischierebbe dicompromettere.
Firmatari
Mino TARICCO