L’approvazione della legge sul consenso informato ai trattamenti sanitari rappresenta un’ulteriore legge di civiltà che caratterizza ancora di più questa legislatura per i risultati ottenuti e i traguardi raggiunti sui diritti civili e su temi sui quali fino ad oggi il parlamento non era riuscito a legiferare. La legge sul testamento biologico si aggiunge a quella sulle unioni civili e alla norma sul dopo di noi. È una legge che consente ad ogni persona di esprimere liberamente la propria volontà, di decidere, di dare il proprio consenso o di rifiutare un trattamento sanitario. Con il biotestamento si garantisce a ogni cittadino il diritto di poter decidere, qualora si trovasse in condizioni di salute irreversibili, o improvvisamente, o in conseguenza di malattia, di rifiutare quelle prestazioni sanitarie non più utili a curare, ma solo a prolungare uno stato di agonia. Una decisione presa in fase di piena lucidità e possesso delle proprie facoltà, ma consegnata con strumenti ben definiti, al contesto di fiducia della persona stessa, i propri cari, i medici di fiducia. Uno Stato civile e laico ha il dovere di lasciare alle persone, alle loro famiglie e ai medici che hanno seguito le malattie e le cure, l’ambito in cui poter esercitare il diritto di scegliere come affrontare le ultime fasi della vita. La legge approvata è una buona sintesi che punta a ottimizzare la relazione tra il medico e il paziente. L’obiettivo è quello di dare libertà ad ognuno nel rispetto di quel principio di ‘appropriatezza della cura’, maggiori garanzie al personale sanitario cercando, al contempo, di garantire quel diritto alla vita, all’autodeterminazione e alla salute che sono principi al centro della nostra Costituzione. Si è trovato un giusto equilibrio in nome dell’idea laica dello Stato: la legge che compone un quadro capace di fermarsi sulla soglia delle scelte personali che riguardano il proprio corpo, la propria vita, la propria etica individuale. E’ una legge di libertà e di buon senso, che non introduce, come qualcuno strumentalmente continua a dire, sbagliando, l’eutanasia. Con la norma sul fine vita, e sulla Dat l’Italia è un Paese più laico, più civile.
In sintesi il contenuto del provvedimento:
Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato, documentato in forma scritta o videoregistrato, della persona interessata. Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi terapia o di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente. Previste norme a tutela dei minori e degli incapaci. Il provvedimento promuove e valorizza la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Il consenso dovrà essere inserito nella cartella clinica del paziente.
Diritto all’informazione: ogni persona può conoscere le proprie condizioni di salute ed essere informata su diagnosi e prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari, conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario.
Terapia del dolore e dignità della vita: il medico in ogni caso deve sempre adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente anche in caso di rifiuto o revoca del consenso al trattamento sanitario indicato. A tal fine è sempre garantita una appropriata terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative. Di fronte ad un paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte il medico si deve astenere da ogni ostinazione irragionevole o accanimento terapeutico.
Disposizioni anticipate di trattamento (DAT): Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminazione, può esprimere attraverso le DAT le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonchè il consenso o il rifiuto rispetto alle scelte mediche che riguardano la sua salute. Sarà possibile indicare una persona di propria fiducia, denominato fiduciario, che “faccia le veci e rappresenti il paziente nelle relazioni con il medico”. Le DAT, che devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, saranno inserite in un apposito registro istituito nel comune di residenza oppure presso le strutture sanitarie.