SI è diffuso in queste settimane un allarme circa la volontà di introdurre nelle scuole l’insegnamento della “teoria gender”, una creatura mitologica, a metà tra un virus e un abominio, che tuttavia non esiste.
Si tratta di un tentativo volto a spaventare i genitori circa l’educazione dei propri figli: i volantini, le email, i messaggi che circolano riportano la bufala secondo la quale il Governo avrebbe recepito le linee guida dell’OMS per l’educazione sessuale nelle scuole.
COSA DICE L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
Ecco cosa ha scritto l’OMS. Se non avete tempo di leggere un documento di sessantotto pagine, è sufficiente scorrere la prefazione nella quale l’OMS spiega la necessità fare educazione sessuale non solo al negativo, ovvero parlando dei rischi connessi alla sessualità (malattie sessualmente trasmesse e gravidanze indesiderate), ma anche fornendo una visione “olistica” più positiva, ovvero un approccio che metta in luce come la sessualità sia un’area determinante dello sviluppo della persona, considerandone i vari stadi di sviluppo (di cui all’elenco riportato in modo fuorviante nei volantini fatti circolare in queste ore).
Il punto da chiarire è che gli standard definiti dall’OMS, condivisibili o meno, non hanno nulla a che vedere con le nostre linee guida per la scuola.
COSA C’È NEL DDL BUONA SCUOLA?
La legge 107 del 2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione, approvata dal Parlamento, non richiama in nessun modo il documento dell’OMS. Ecco il testo del comma 16, che è al centro del dibattito:
“ 16. Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunita’ promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parita’ tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.”

Il richiamo contenuto nella legge è al recepimento – nella legge 15 Ottobre 2013 n.119 – della Convenzione di Istanbul, ovvero la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. La legge 119 del 2013 è quella che promuove un piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere:
Art. 5 – Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere
2. Il Piano, con l’obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalita’:
c) promuovere un’adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell’ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extra- curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un’adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
Ecco cose si legge, inoltre, al Capitolo III della suddetta Convenzione:
Capitolo III Prevenzione
Articolo 12 Obblighi generali
1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socioculturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.
Articolo 14 Educazione
1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
Come si vede, dunque, in nessuno dei testi normativi approvati o recepiti dal Parlamento si fa riferimento alla volontà di insegnare a bambini e ragazzi, contro la volontà delle famiglie, una teoria che non esiste. Come si vede, l’intento delle leggi approvate è, piuttosto, quello di combattere le discriminazioni e la violenza e non c’è nulla che giustifichi le polemiche strumentali e la vergognosa campagna mediatica volta a spaventare i genitori. Magari per far loro firmare un referendum abrogativo della Buona Scuola.
La scuola, dopo questa Riforma, farà semplicemente la scuola: educherà, come già fa, alla parità tra i sessi, combattendo ogni forma di discriminazione.
Circolare del Ministero dell’Istruzione