Dossier di approfondimento DL 66
A.C. 2433
ODG
La Camera,
premesso che:
l’articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dispone che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possano stipulare convenzioni con le cosiddette cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi – diversi da quelli socio-sanitari ed educativi – in deroga alle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e a condizione che le convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
con il comma 4 dell’art. 9 come modificato dal Senato è stata riscritta la disciplina relativa all’acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte dei piccoli comuni dettata dal comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici: tra le modifiche introdotte è stato esteso il campo di applicazione della disciplina, in precedenza limitato ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, a tutti i comuni non capoluogo di provincia;
è stata inoltre eliminata la deroga (recentemente introdotta dal comma 343 della legge di stabilità 2014) alla disciplina in questione, per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro
impegna il Governo:
a chiarire, in via interpretativa, che, al pari degli enti pubblici, compresi quelli economici, e delle società di capitali a partecipazione pubblica, i singoli Comuni non capoluogo di provincia, possono continuare a stipulare autonomamente convenzioni con le cooperative sociali di tipo B ai sensi della legge 381/1991.
Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti
A.C. 2433
ODG
La Camera,
premesso che:
- varie disposizioni permettono alle amministrazioni pubbliche e agli enti locali in particolare di acquisire beni se servizi mediante ricorso a convenzioni con organismi associativi appartenenti al Terzo Settore o, più in generale, operanti in ambiti specifici;
- tra tali disposizioni rientrano l’articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 che disciplina i rapporti con le associazioni di promozione sociale, l’articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che disciplina le convenzioni tra le amministrazioni pubbliche e gli organismi di volontariato, l’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che disciplina i rapporti tra gli enti locali e le associazioni o le società sportive dilettantistiche, nonché quelle inerenti le organizzazioni non governative, per i rapporti realizzati negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione;
- con il comma 4 dell’art. 9 come modificato dal Senato è stata riscritta la disciplina relativa all’acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte dei piccoli comuni dettata dal comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici: tra le modifiche introdotte è stato esteso il campo di applicazione della disciplina, in precedenza limitato ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, a tutti i comuni non capoluogo di provincia;
- che tali rapporti costituiscono elemento di straordinario rilievo nelle dinamiche funzionali dei Comuni, in quanto coinvolgenti organismi rappresentativi della comunità locale, risultando pertanto necessario che siano governati anche nella fase di affidamento dai singoli Comuni;
impegna il Governo:
a chiarire, in via interpretativa, che, i singoli Comuni non capoluogo di provincia, possono continuare a stipulare autonomamente convenzioni con le associazioni di promozione sociale in base all’articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con gli organismi di volontariato in base all’articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni o le società sportive dilettantistiche in base all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché con le organizzazioni non governative, per i rapporti realizzati negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione.
Petitti, De Maria, Fabbri
A.C. 2433
ODG
La Camera,
premesso che:
- il comma 4 dell’art. 9 del d.l. n. 66/2014, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate al Senato della Repubblica ed in fase di approvazione da parte della Camera dei Deputati sostituisce il comma 3-bis dell’art. 33 del d.lgs. n. 163/2006;
- tale nuova formulazione del suddetto comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici sancisce che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”;
- tale previsione include tra i possibili modelli adottabili dai Comuni non capoluogo per la gestione degli appalti anche “accordi consortili” con altri Comuni;
- che l’espressione “accordi consortili” può ingenerare problemi applicativi e confliggenza con il divieto di costituzione di consorzi di funzioni, risultando invece evidentemente riferita a modelli di relazione strutturata tra gli enti, riconducibili alla convenzione per la gestione associata prevista dall’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000;
impegna il Governo:
a chiarire, in via interpretativa, che gli “accordi consortili” per mezzo dei quali i singoli Comuni non capoluogo di provincia possono acquisire lavori, servizi e forniture di beni sono realizzabili con convenzioni per la gestione associata prevista dall’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000.
De Maria, Fabbri, Petitti
A.C. 2433
ODG
La Camera,
premesso che:
- il comma 4 dell’art. 9 del d.l. n. 66/2014, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate al Senato della Repubblica ed in fase di approvazione da parte della Camera dei Deputati sostituisce il comma 3-bis dell’art. 33 del d.lgs. n. 163/2006;
- tale nuova formulazione del suddetto comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici sancisce che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”;
- tale previsione si differenzia considerevolmente da quella previgente, in quanto:
a) risulta determinare l’obbligo di acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante le particolari modalità a tutti i Comuni non capoluogo di provincia (precedentemente riferito solo ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
b) pur ampliando il novero dei soggetti ai quali i Comuni possono fare riferimento per i loro processi di acquisizione di lavori, servizi e forniture, non replica la previsione derogatoria, che consentiva alle amministrazioni comunali di minori dimensioni di procedere comunque in modo autonomo all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in amministrazione diretta o, mediante cottimo fiduciario, quando di valore inferiore a 40.000 euro, sulla base di quanto previsto dal secondo periodo del comma 8 e dal secondo periodo del comma 11 dell’articolo 125 del d.lgs. n. 163/2006;
- la mancata previsione della deroga applicativa della disposizione data nel comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici sulla base della nuova formulazione dettata dal comma 4 dell’art. 9 del d.l. n. 66/2014, inerente la possibilità per i singoli Comuni di procedere autonomamente ad acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante amministrazione diretta o con cottimo fiduciario entro i 40.000 euro in base a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 8 e dal secondo periodo del comma 11 dell’articolo 125 del d.lgs. n. 163/2006, comporta per le amministrazioni comunali l’obbligo di acquisire lavori, beni o servizi mediante l’organismo individuato come gestore dei processi di acquisto (Unione di Comuni, centrale di committenza, stazione unica appaltante provinciale o ufficio comune organizzato con altra amministrazione comunale) riguarda anche acquisizioni di modesto o di modestissimo importo, che:
a) non sarebbero possibili sino alla scelta di uno dei modelli di gestione degli appalti (con conseguente blocco e relativa incidenza sull’ordinaria amministrazione o su interventi urgenti, in una fase dell’anno molto delicata);
b) non gestite autonomamente dai singoli Comuni non capoluogo, porterebbero a maggiori costi amministrativi e ad allungamento delle tempistiche;
- tale situazione avrebbe, inevitabilmente, incidenza anche sulle dinamiche di mercato delle piccole e medie imprese locali;
- la nuova formulazione del comma 3-bis dell’art. 33 del d.lgs. n. 163/2006, riguardando i Comuni non capoluogo, comprende significative realtà collocate su tutto il territorio nazionale, con popolazione spesso superiore a Comuni capoluoghi di provincia (es. Giugliano di Campania, Portici, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Rivoli, Cerignola, San Donà di Piave, ecc.), che ancor più delle realtà di minori dimensioni rischierebbero un pericoloso blocco temporaneo dei loro processi di acquisizione di lavori, servizi e forniture funzionali all’ordinaria amministrazione e alla migliore erogazione dei servizi e delle funzioni in carico sino al momento della definizione del modello di gestione degli appalti (mediante ricorso a centrale di committenza, stazione unica appaltante o accordo con altri Comuni);
impegna il Governo:
a chiarire, in via interpretativa, che i singoli Comuni non capoluogo di provincia possono continuare ad acquisire autonomamente lavori, servizi e forniture nei casi previsti secondo periodo del comma 8 e dal secondo periodo del comma 11 dell’articolo 125 del d.lgs. n. 163/2006, entro la soglia (attualmente di 40.000 euro) nelle stesse disposizioni individuata.
Incerti, Fabbri, Petitti, De Maria,
A.C. 2433
ODG
La Camera,
premesso che:
- il comma 4 dell’art. 9 del d.l. n. 66/2014, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate al Senato della Repubblica ed in fase di approvazione da parte della Camera dei Deputati sostituisce il comma 3-bis dell’art. 33 del d.lgs. n. 163/2006;
- tale nuova formulazione del suddetto comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici sancisce che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”;
- tale previsione si differenzia considerevolmente da quella previgente, in quanto risulta determinare l’obbligo di acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante le particolari modalità a tutti i Comuni non capoluogo di provincia (precedentemente riferito solo ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
- la disposizione non prevede alcuna deroga relativa a situazioni particolari, che comportino l’esecuzione di lavori volti a far fronte ad interventi urgenti (es. per il ripristino di una strada a seguito di un evento calamitoso o atmosferico di portata rilevante), nei termini previsti dagli artt. 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010
- la mancata previsione di una deroga specifica, tale da consentire al singolo Comune non capoluogo di affidare autonomamente lavori urgenti e di somma urgenza nei termini previsti dalle norme suindicate, determinerebbe rilevanti rischi per la realizzazione tempestiva degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
impegna il Governo:
a chiarire, in via interpretativa, che i singoli Comuni non capoluogo di provincia possono continuare ad affidare autonomamente lavori per interventi urgenti e di somma urgenza nei casi e nei termini previsti dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010.
Maestri, Fabbri, Petitti, De Maria
A.C. 2433
odg
La Camera,
premesso che:
- il comma 4 dell’art. 9 del d.l. n. 66/2014, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate al Senato della Repubblica ed in fase di approvazione da parte della Camera dei Deputati sostituisce il comma 3-bis dell’art. 33 del d.lgs. n. 163/2006;
- tale nuova formulazione del suddetto comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici sancisce che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”;
- tale previsione riformula – sostituendola – quella previgente, novvellando il comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti, rispetto al quale l’art. 3, comma 1-bis del d.l. n. 150/2013 conv. in l. n. 15/2014 aveva previsto come data di avvio delle nuove modalità di acquisto aggregato o congiunto il giorno 1° luglio 2014;
- che al fine di consentire ai Comuni non capoluogo interessati dall’applicazione della disposizione nella nuova formulazione di avere tempistica adeguata per operare una delle scelte organizzative indicate è necessario confermare la data del 1° luglio come momento di entrata in vigore;
impegna il Governo:
a chiarire, in via interpretativa, che i singoli Comuni non capoluogo di provincia sono tenuti ad adottare una delle soluzioni organizzative per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture prevista dalla nuova formulazione del comma 3-bis dell’art. 33 del d.lgs. n. 163/2006 a far data dal 1° luglio 2014.
Montroni,Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Maestri
ATTO CAMERA
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02433/088
Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 247 del 17/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: LENZI DONATA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell’atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2014
Stato iter:
CONCLUSO il 17/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 17/06/2014
MORANDO ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ECONOMIA E FINANZE
Fasi iter:
ACCOLTO IL 17/06/2014
PARERE GOVERNO IL 17/06/2014
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/06/2014
CONCLUSO IL 17/06/2014
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/02433/088
presentato da
LENZI Donata
testo di
Martedì 17 giugno 2014, seduta n. 247
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge contiene, fra l’altro, importanti disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;
il quarto comma dell’articolo 8 determina in 2,1 miliardi di euro i risparmi per acquisti di beni e servizi imposti nel complesso alle pubbliche amministrazioni (alinea del comma), specificando poi nelle lettere a), b) e c) che le quote a carico rispettivamente di Regioni, enti locali e amministrazioni dello Stato sono di 700 milioni per ciascuno dei tre comparti;
con un emendamento apparentemente di pura forma, il Senato ha sostituito, alla lettera c), le parole «le amministrazioni dello Stato» con le parole «le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», disposizione che a sua volta rinvia al secondo comma dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per l’elenco degli enti che rientrano nella pa. Con ciò, si è però di fatto estesa a tutte le pubbliche amministrazioni (e dunque anche a Regioni e enti locali, già assoggettati ai tagli di cui rispettivamente alle lettere a) e b) l’obbligo di risparmi per la quota di 700 min. che dovrebbe gravare solo sulle amministrazioni statali, creando, quindi, un problema interpretativo;
l’esito non sembra corrispondere ad una equa distribuzione del taglio,
impegna il Governo
a chiarire che il taglio richiesto a regioni e enti locali è quello definito dalle lettere a) e b) dell’articolo 8.
9/2433/88. Lenzi, Fabbri.