LEGGE FALLIMENTARE: UNA RIFORMA PER AIUTARE LE IMPRESE AD EVITARE IL FALLIMENTO

LEGGE FALLIMENTARE: UNA RIFORMA PER AIUTARE LE IMPRESE AD EVITARE IL FALLIMENTO

12 OTTOBRE 2017
L’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente, mercoledì 11 ottobre u.s., il ddl n. 2681, Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, un provvedimento atteso dal mondo produttivo e dall’Unione europea, ispirato ad un principio rivoluzionario: la crisi d’impresa non è considerata sotto il profilo delle responsabilità dell’imprenditore, bensì della ricerca delle possibili soluzioni per superarla ed evitare le sue drammatiche conseguenze.
Disciplinare la crisi di impresa costituiva un obiettivo non rinviabile perché le norme vigenti fino ad oggi risalgono al 1942 e non rispondono più ai bisogni del sistema economico e sociale del nostro Paese. Approvando la nuova legge fallimentare questo obiettivo è stato centrato.
L’esigenza di una nuova normativa origina dalla necessità di non decretare la morte civile dell’imprenditore che viene colpito da una crisi, come purtroppo è accaduto fino ad oggi, e dal diritto dei creditori ad essere soddisfatti nei tempi più rapidi possibili. Troppo spesso, infatti, succede che a fronte di una crisi d’impresa, di una procedura concorsuale conseguano a pioggia le crisi delle imprese creditrici della prima. Proprio a partire da questa consapevolezza, è stato necessario determinare un approccio profondamente innovativo, come fa la delega, per attribuire priorità alla trattazione delle proposte che assicurano la continuità aziendale, considerando la liquidazione giudiziale come l’ultima ipotesi, per ridurre i costi e la durata delle procedure concorsuali e per garantire la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, ampliandone le competenze.
Ecco le principali norme contenute nella riforma:

DAL FALLIMENTO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE – Il ddl modifica innanzitutto il lessico, prevedendo la sostituzione del termine “fallimento”, con tutti i suoi derivati, con l’espressione “liquidazione giudiziale”.
CRISI DISTINTA DA INSOLVENZA – I futuri decreti legislativi dovranno distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza. Questo dovrà confermare l’attuale nozione contenuta nella legge fallimentare, in base alla quale “lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
ESDEBITAZIONE Con il termine esdebitazione si intende la liberazione del fallito dai debiti residui, contratti verso quei creditori che abbiano ritenuto insoddisfacente l’esito di un procedimento concorsuale. L’istituto persegue la finalità di consentire all’imprenditore che si sia comunque comportato correttamente di avviare nuove iniziative imprenditoriali nonostante il pregresso fallimento senza essere gravato da debiti residui.
UN SOLO MODELLO PROCESSUALE – Unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza. A seguito dunque del procedimento unitario sarà il giudice a classificare la sofferenza dell’impresa o del singolo debitore come crisi o come insolvenza, sulla base delle possibilità di recupero economico del debitore.
ALBO – Il Governo è inoltre delegato a istituire presso il ministero della Giustizia un albo dei “soggetti abilitati a svolgere – anche in forma associata o societaria – funzioni di gestione e controllo nell’ambito delle procedure concorsuali”, disciplinando i requisiti richiesti per l’iscrizione.
PROCEDURA RISOLUZIONE CRISI – Nei futuri decreti legislativi, il Governo dovrà prevedere l’istituzione presso le Camere di commercio di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita. Lo stesso organismo si occuperà di trovare una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un “congruo termine”, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi.
OBBLIGO ALLERTA CRISI – Gli organi di controllo societari dovranno “immediatamente” avvisare gli amministratori dell’esistenza di indizi di uno stato di crisi. Se all’avviso gli amministratori non daranno risposta o daranno risposta inadeguata, gli stessi organi di controllo dovranno rivolgersi direttamente al tribunale competente. Stessa cosa per alcuni creditori pubblici qualificati (come l’Agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione e gli enti previdenziali).
PREMI IMPRENDITORI SE ALLERTA – Il Governo dovrà poi prevedere “misure premiali” per l’imprenditore che si rivolge tempestivamente alla procedura di allerta o che tempestivamente si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi.
PIÙ ACCORDI EXTRAGIUDIZIALI – La riforma, almeno sulla carta, incentiva gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi. Sono tre: il primo consiste negli accordi di ristrutturazione dei debiti, il secondo riguarda i piani attestati di risanamento e, il terzo, le convenzioni di moratoria.
SÌ ANCHE CONCORDATI LIQUIDATORI – Il Governo dovrà consentire concordati di natura liquidatoria quando siano ritenuti, per l’apporto di risorse esterne, necessari a soddisfare in modo apprezzabile i creditori, e comunque tali da assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari.
MAGGIORI POTERI CURATORE – Potenziamento dei poteri del curatore, vero dominus della liquidazione giudiziale. Saranno dunque introdotte regole più stringenti per le incompatibilità che lo riguardano e saranno definiti i poteri di accesso alle banche dati delle Pa.
INFORMAZIONE E ACCESSO: Al fine di perseguire l’obiettivo della massima trasparenza ed efficienza delle operazioni di liquidazione dell’attivo della procedura sono introdotte misure volte a garantire all’insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all’insolvente medesimo sia assicurata l’informazione sull’andamento della procedura e che lo stesso abbia diritto di accesso agli atti della procedura non coperti da segreto, con possibilità di prenderne visione e di estrarne copia.

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Rassegna Stampa


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