E’ stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 luglio 2016, il testo del decreto DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2016 recante “Modalita’ di concessione di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province e per la concessione delle qualifiche partigiane e delle decorazioni al valor militare”.
Il decreto fa riferimento ad una norma approvata nel decreto legge n. 3513 cosiddetto “Milleproroghe”, che prorogava al 25 aprile 2016 i termini p er la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province , nonché per la concessione della qualifica di partigiano, sono ad inviarvi
In base all’art. 1, comma 1 del presente decreto, la scadenza per la presentazione delle domande prevista dall’art. 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21) al 25 aprile 2016, deve intendersi entro 30 giorni dalla Pubblicazione del presente decreto, ossia entro il 21 agosto 2016.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2016 Modalita’ di concessione di ricompense al valor militare per i
caduti, i comuni e le province e per la concessione delle qualifiche partigiane e delle decorazioni al valor militare. (16A05271)
(GU n.169 del 21-7-2016)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni recante disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010 concernente l’autonomia finanziaria e contabile
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’ordinamento militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle
qualifiche dei partigiani e l’esame delle proposte di ricompensa;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per
l’esame delle proposte di decorazioni al valor militare;
Visto l’art. 1, commi da 7-bis a 7-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
Rilevato che e’ stato presentato alla Camera dei deputati, nella seduta di mercoledi’ 10 febbraio 2016, n. 566, l’ordine del giorno
9/03513-A/004, accolto, che impegna il Governo ad adottare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 1, commi da 7-bis a 7-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, che preveda modalita’, tempi
e soggetti legittimati a presentare le istanze per il riconoscimento delle onorificenze al valor militare e della qualifica di partigiano,
nonche’ l’acquisizione del parere di un comitato, da costituirsi presso il Ministero della difesa ed operante a titolo gratuito,
composto da rappresentanti delle Forze armate e delle Associazioni dei partigiani;
Evidenziato, altresi’, che il suddetto ordine del giorno impegna il Governo al recupero, in capo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, delle attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all’art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto
1945, n. 518;
Evidenziato, inoltre, che, ai sensi dell’art. 1, comma 7-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, l’attribuzione delle
ricompense al valore non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Su proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
Art. 1
Istanze di concessione di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province e per la concessione delle qualifiche
partigiane e delle decorazioni al valor militare
1. Le istanze di concessione di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province e per la concessione delle qualifiche
partigiane e delle decorazioni al valor militare presentate al Ministero della difesa entro il termine del 25 aprile 2016, fissato
dall’art. 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21,
sono trasmesse alla Direzione generale per il personale militare del
Ministero della difesa entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, corredate dell’eventuale
documentazione.
2. Le eventuali istanze presentate ad amministrazioni diverse dal competente Ministero della difesa sono trasmesse, entro il medesimo
termine di cui al comma 1, alla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, unitamente alla documentazione
gia’ prodotta dall’instante e dall’amministrazione ricevente.
Art. 2
Comitato per i pareri
1. Per l’esame delle istanze il Ministro della difesa costituisce presso la Direzione generale per il personale militare, con proprio
decreto da adottarsi entro il termine di dieci giorni dalla data del presente provvedimento, un comitato composto da tre rappresentanti
delle Forze armate, di cui uno, nel grado di generale di corpo d’armata o equivalente, con funzioni di presidente, prescelti dal
Ministro medesimo tra gli ufficiali, anche in ausiliaria. Del comitato fanno parte, altresi’, sei rappresentanti direttamente
designati dalle associazioni partigiane ANPI, FIVL e FIAP.
2. La partecipazione al comitato e’ gratuita e non e’ consentita la corresponsione di alcun rimborso spese per i suoi componenti.
Art. 3
Criteri, requisiti e termini per la definizione delle istanze
1. Ai fini dell’esame delle istanze di cui al presente decreto, il comitato di cui all’art. 2 si attiene ai requisiti e ai criteri di
cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.
2. Il comitato puo’ chiedere di integrare la domanda prodotta, assegnando un termine per la produzione della documentazione.
3. Il comitato esprime il proprio parere su ciascuna istanza e lo trasmette alla Direzione generale per il personale militare che, in
caso di parere favorevole, predispone conforme determinazione e la trasmette al Ministro della difesa per il conferimento delle
onorificenze di cui all’art. 5, comma 1.
Art. 4
Competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. In caso di parere contrario del comitato, la Direzione generale per il personale militare trasmette l’istanza alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, che la definisce, trasmettendone gli esiti alla
Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa. In caso di definizione favorevole, il direttore della
Direzione generale per il personale militare trasmette la relativa proposta al Ministro della difesa per il conferimento delle
onorificenze di cui all’art. 5, comma 1.
2. In caso di esito contrario al riconoscimento della qualifica richiesta, la Direzione generale per il personale militare notifica
la decisione all’interessato.
Art. 5
Conferimento delle ricompense, concessione
delle qualifiche e delle decorazioni
1. Le ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province e la concessione delle qualifiche partigiane e delle
decorazioni al valor militare sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica.
2. Ai sensi dell’art. 7-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,
n. 21, il conferimento di cui al comma 1 ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 6
Funzionamento del comitato
1. Il Ministero della difesa, attraverso la Direzione generale per il personale militare, garantisce il supporto a tutte le attivita’
del comitato attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Roma, 30 giugno 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
De Vincenti
Il Ministro della difesa
Pinotti