Risoluzione: Vigili del Fuoco, più formazione anche per gli ausiliari

Risoluzione: Vigili del Fuoco, più formazione anche per gli ausiliari

La I Commissione,
 
premesso che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rappresenta una delle realtà più importanti per la sicurezza dei cittadini e del nostro Paese, e ha sempre risposto con impegno straordinario alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente ai quali esso è preposto per legge, rivelandosi spesso decisivo per la salvezza di numerose vite umane; 
negli ultimi anni, peraltro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha realizzato uno sforzo straordinario per riuscire, con decrescenti risorse finanziarie e con carenze di organico, a sopperire alle numerose richieste di intervento della popolazione per le piccole e grandi emergenze che hanno colpito il nostro Paese;
 va però ricordato che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco soffre, da sempre, la presenza di una forte componente di personale precario, costituito dai vigili del fuoco cosiddetti discontinui, che costituiscono una figura strategica del Corpo nazionale, pur essendo privi di contratto a tempo indeterminato, e non potendo essere richiamati in servizio per più di 14 giorni consecutivi, e per un massimo di 160 giorni l’anno;
 queste professionalità che, infatti, vengono frequentemente richiamate in servizio per colmare le carenze di organico, garantiscono l’operatività dei comandi provinciali integrando le squadre di intervento e spesso sono utilizzate per svolgere attività di ordinaria amministrazione all’interno dei comandi;
 la figura del vigile del fuoco discontinuo, dunque, non va confusa con quella dei vigili del fuoco volontari che svolgono la loro opera invece nei distaccamenti volontari, ossia in sedi del Corpo costituite esclusivamente da personale volontario, spesso dislocate in aree territoriali maggiormente isolate, dove la presenza di un distaccamento permanente rappresenterebbe un onere troppo gravoso per la pubblica amministrazione;
 la sovrapposizione tra queste due figure assai diverse tra di loro, ma definite dalla legge entrambe come «volontarie», è stata accresciuta dalla legge n. 183 del 2011 che introdusse al decreto legislativo n. 368 del 2001 la lettera c) bis con la quale si stabilì il principio secondo cui «i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l’amministrazione», determinando così per i discontinui la perdita, su un piano formale, dello status di precari;
 appare di fondamentale importanza sottolineare la necessità di procedere ad una chiara suddivisione tra il personale volontario che presta la propria attività all’interno dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza, da inserirsi in un apposito albo dei volontari, e il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali, da inserire in un diverso albo; 
non c’è dubbio, infatti, che sia giunto il momento di affrontare in modo complessivo e strutturale il fenomeno del precariato anche all’interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, distinguendo tra coloro, che sia pur in modo discontinuo, svolgono funzioni in tutto e per tutto equiparate a quelle svolte dai colleghi a tempo indeterminato, e le funzioni cosiddette «volontarie», che al pari di quanto avviene per i volontari della protezione civile, sono svolte da chi ha dichiarato la disponibilità a prestare la propria opera al servizio della comunità in caso di emergenza;
occorre anche avviare un percorso progressivo che possa, da un lato, stabilizzare il maggior numero possibile di discontinui e, dall’altro, individuare percorsi di valorizzazione delle esperienze acquisite per tutti coloro che non possano partecipare alle prove concorsuali,
impegna il Governo:
ad adottare opportune iniziative per istituire entro l’anno 2017 due diversi albi, uno per il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali, e l’altro per il personale volontario che presta la propria attività all’interno dei distaccamenti volontari; 
a prevedere che l’albo relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso i comandi provinciali per le esigenze dei comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da costituirsi secondo le modalità già previste dal Decreto del Presidente della Repubblica, n. 76 del 2004, sia ad esaurimento e vi si possano iscrivere solo coloro che all’atto dell’istituzione dell’albo stesso che risultino iscritti da almeno tre anni negli appositi elenchi presso i comandi provinciali ed abbiano effettuato non meno di 120 giorni di servizio;
ad assumere iniziative per superare la previsione di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006 secondo la quale i richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non abbiano rapporti di impiego con l’amministrazione, anche valutando la possibile applicazione dei nuovi effetti giuridici a coloro che negli ultimi quattro anni abbiano svolto almeno tre richiami in servizio;
a prevedere che a partire dal 2017 per le immissioni di personale permanente in organico, in coerenza con le vigenti disposizioni sulla stabilizzazione, il 50 per cento dell’organico sia attinto dall’albo dei richiamati in servizio e il restante 50 per cento sia attinto dalle graduatorie dei vincitori dei concorsi pubblici che dovranno prevedere una riserva del 35 per cento dei posti disponibili a favore dei richiamati in servizio iscritti all’Albo, anche prevedendo a favore di questa categoria un limite di età maggiormente flessibile, alla luce dell’esperienza maturata sul campo;
ad assumere iniziative per introdurre una riserva di posti, pari ad almeno il 10 per cento, in tutti gli altri concorsi che prevedano l’accesso dall’esterno ai vari ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a favore del personale volontario richiamato in servizio dei vigili del fuoco con il possesso dei requisiti previsti; 
a valutare la possibilità che il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiamato in servizio, possa godere, alla luce dell’alto livello di professionalità conseguito, di una specifica prelazione per l’accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti da impiegare in servizi ausiliari e di supporto, come ad esempio nel caso di officine in dotazione al corpo e controllo mezzi; 
a valutare la possibilità di istituire un quarto livello di certificazione antincendio per attività ad alto rischio per il personale che ha svolto servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
ad assumere iniziative per introdurre la possibilità di rilascio, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, di attestati di frequenza ovvero di attestati di idoneità, ove previsti dalle disposizioni vigenti, per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nelle attività lavorative a rischio di incendio basso, medio o elevato, al personale volontario che nell’ultimo quadriennio abbia svolto almeno tre richiami in servizio; 

a valutare l’opportunità di prevedere una formazione mirata per quei soggetti per i quali, anche a causa dell’età anagrafica, è più difficile la stabilizzazione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e che potrebbero utilmente essere re-impiegati in servizi ausiliari e di supporto, anche alla luce dell’esperienza maturata; 
a prevedere quanto prima la riapertura dei corsi dedicati al personale volontario che presta la propria attività all’interno dei distaccamenti volontari, presidi di indiscutibile valore di cui il sistema di soccorso pubblico non può e non vuole fare a meno. 


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