Sicurerezza e manutenzione dei cavalcavia autostradali

Sicurerezza e manutenzione dei cavalcavia autostradali

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
FABBRI – AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER SAPERE PREMESSO CHE -
Sul tratto autostradale dell’A1 Bologna – Milano realizzata negli anni ’60 e ampliata successivamente, i cavalcavia autostradali sono stati costruiti dalla Società Autostrade in occasione della realizzazione delle diverse arterie autostradali per garantire un percorso senza dislivelli altimetrici all’opera.
Per questo motivo, nella fattispecie per il territorio di Zola Predosa, le strade intercettate dal tracciato autostradale sono state sistematicamente deviate dal tracciato originario e sopraelevate mediante la realizzazione di cavalcavia.
Negli ultimi anni si sono verificati diversi incidenti non gravi che hanno causato danni alle barriere di sicurezza dei cavalcavia attivando scambi di pareri isolati tra i singoli enti e Autostrade per l’Italia (l’unico fra i gestori delle autostrade formalmente interessati fin’ora) circa l’onere di ripristino.
Nel giugno 2012 si è verificato un incidente mortale lungo un cavalcavia di una strada provinciale della Provincia di Parma sovrappassante l’A1. Nell’incidente un’auto ha sbattuto contro le reti di protezione del cavalcavia sfondandole ed è precipitata sull’autostrada provocando 3 morti e 8 feriti.
Da quell’incidente è scaturita una fitta corrispondenza tra Autostrade per l’Italia e tutti gli Enti proprietari di strade sovrappassanti le autostrade del territorio della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto la messa a norma dei dispositivi di ritenuta dei cavalcavia e la relativa competenza, messa a norma che costituisce un obbligo di legge.
Tutti i cavalcavia sono stati realizzati ai sensi della legislazione allora in vigore e che, in virtù di quanto asserito nelle norme attualmente vigenti , fino a quando si resta nell’ambito del ripristino di un tratto non significativo di guard rail non v’è l’obbligo di adeguamento dei dispositivi alle norme attualmente in vigore.
La Circolare 3065/2004 precisa però che “per le strade esistenti, che non sono oggetto di interventi di adeguamento e per le quali pertanto non vige l’obbligo di applicare il D.M. 223/92 e di sostituire le barriere eventualmente non omologate o non rispondenti ai requisiti previsti dalle istruzioni tecniche allegate allo stesso D.M., si richiama tuttavia l’attenzione degli enti proprietari e gestori sui compiti agli stessi assegnati dall’art 14 del nuovo Codice della strada in merito al controllo dell’efficienza tecnica della strada e delle pertinenze stradali tra le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta. Pertanto, con la presente direttiva si invitano gli enti in indirizzo a verificare lungo la rete stradale di propria competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, con particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non siano ritenute sufficienti, a programmarne l’adeguamento alle disposizioni del D.M. 223/92, secondo le modalità previste dall’art. 2 dello stesso D.M..”.

Sempre all’interno del soprarichiamato impianto normativo, è precisato che rientrano nel campo di applicazione della norma di adeguamento i progetti che riguardano “la ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per l’ambiente esterno alla strada o per l’utente stradale, anche se non inseriti nell’adeguamento di un intero tronco”.

Inizialmente la richiesta di Autostrade per l’Italia invitava a “verificare le strutture di propria competenza al fine di eventuali interventi di manutenzione e/o di adeguamento anche in ragione delle mutate condizioni di tipologia del traffico circolante sulle strade provinciali ….”.
Successivamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato alle Opere Pubbliche Emilia Romagna Marche (con lettera prot. 10607 del 17/8/2012) richiamando una diffida ricevuta dal CODACONS in data 31/7/2012, chiedeva agli enti proprietari o concessionari di strade di verificare ed accertare lo stato delle infrastrutture viarie, dei ponti e dei cavalcavia sovrastanti strade ed autostrade. La nota precisava che la verifica avrebbe dovuto accertare se dette strutture (in particolare barriere di sicurezza e segnaletica) fossero rispondenti alle norme vigenti, redigendo uno specifico verbale e aggiungeva che in caso di verifica di mancata rispondenza alle condizioni di sicurezza, avrebbero dovuto essere attivati appositi interventi di ripristino.
Da allora, è stato attivato dalla Regione Emilia Romagna presso la D.G. Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità, un tavolo di confronto tra Province e Regione sul tema della competenza della messa a norma delle barriere esistenti ritenute inadeguate, aprendo così una discussione sull’interpretazione degli articoli delle convenzioni che regolano i rapporti tra Società Autostrade e gli Enti proprietari che riguardano il tema della competenza per ogni singola opera.
Dal tavolo è emersa una posizione condivisa da tutti gli Enti presenti (Regione, Province e Comune capoluogo) e cioè che le opere di ritenuta (barriere di sicurezza) siano esse stesse parte integrante della struttura e svolgano la loro funzione solo se strettamente connesse al manufatto di scavalco sul quale insistono e che per questa ragione non possono essere considerate separate dall’impalcato. Questa considerazione, letta insieme alle convenzioni sopra richiamate, attribuirebbe la competenza della messa a norma delle barriere ai proprietari della struttura dei cavalcavia, cioè ad Autostrade per l’Italia.
La Regione Emilia Romagna ha chiesto il parere interpretativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha risposto demandando la questione all’Avvocatura dello Stato dalla quale si attende ancora un esito.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in risposta ad un quesito inviato dalla Provincia di Pesaro e Urbino sempre sul medesimo tema delle competenze si esprimeva in sintesi così: “nel caso di costruzione di una nuova infrastruttura stradale tutti gli oneri e le responsabilità relativi e conseguenti alle opere che risolvono le interferenze con le strade o altre infrastrutture attraversate, sono in capo all’ente che realizza la nuova infrastruttura.
Il 30 settembre 2014 si è svolto un incontro presso gli uffici della Regione Emilia Romagna che ha riunito attorno ad un tavolo tutte le Province, il Comune di Bologna e i vertici di Autostrade per l’Italia. Durante l’incontro non è stato affrontato il tema delle competenze, ormai in mano all’Avvocatura dello Stato, ma è stata avviata una collaborazione operativa per la cantierizzazione
Quale sia lo stato di sicurezza dei cavalcavia ubicati sul territorio della Regione Emilia Romagna, con particolare interesse per quelli che attraversano i comuni di Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Val Samoggia, nonché della programmazione degli interventi di messa in sicurezza laddove non siano presenti detti requisiti normativi;
Se è a conoscenza dell’avvenuta risposta da parte dell’Avvocatura dello Stato, come citato in premessa, relativamente al tema delle competenze, o diversamente se non reputa di doverne sollecitare un parere in tempi brevi al fine di consentire ai soggetti deputati di avviare il necessario piano degli interventi di messa in sicurezza;
Roma, 19 novembre 2014


Condividi:

No comments yet.

Join the Conversation